martedì 2 dicembre 2014
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I lavoratori a progetto (cocopro) che nel 2013 hanno perso il lavoro hanno tempo fino alla fine dell’anno per presentare richiesta di erogazione dell’una tantum, la specifica indennità di disoccupazione introdotta a loro favore dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012). Lavoratori beneficiariL’indennità si rivolge esclusivamente "ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto non titolari di reddito di lavoro autonomo". Pertanto, sono escluse le collaborazioni esonerate dal "progetto" come, per esempio, quelle dei dottorandi di ricerca, quelle degli assegnisti di ricerca e le collaborazioni con le pubbliche amministrazioni. E sono esclusi anche i titolari di partita Iva, perché loro sono titolari di "reddito di lavoro autonomo". In secondo luogo, l’indennità si rivolge ai lavoratori "iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps". Quindi sono esclusi i soggetti che risultino assicurati anche presso altre casse previdenziali.  In terzo luogo vanno soddisfatti "in via congiunta" (cioè contemporaneamente tutti) una serie di requisiti i quali, considerando la prossima scadenza, autorizzano a presentare la domanda a quanti: ● hanno operato, nel corso dell’anno 2013, in regime di mono-committenza. Attenzione; tale requisito (di mono-committenza) sussiste pure se nel corso dell’anno 2013 il lavoratore ha avuto più rapporti di collaborazione purché con lo stesso committente; ● hanno conseguito nell’anno 2013 un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a 20.220 euro (il limite è rivalutato annualmente); per “reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale”, ha spiegato l’Inps (circolare n. 38/2013), si deve intendere il reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo (non rilevano perciò eventuali altri redditi come può essere, ad esempio, il reddito di una casa o di un terreno); ● risultano avere accreditato almeno una mensilità di contributi presso la gestione separata Inps nell’anno 2014; ● risultano avere avuto un periodo di almeno due mesi di disoccupazione ininterrotto nel corso dell’anno 2013; ● risultano avere accreditate almeno tre mensilità di contributi presso la gestione separata Inps nell’anno 2013 (il limite salirà a quattro mensilità dall’anno 2016). La domanda entro fine anno La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre prossimo e può farlo anche il collaboratore che sia occupato (cioè in costanza del rapporto di lavoro). Al momento della domanda, dunque, non è richiesto lo stato di disoccupazione. Il modello di domanda (per il 2014 CoCoPro 2014 COD. SR 140) è disponibile online sul sito dell’Inps. 
 Attenzione; se il requisito di contribuzione nell’anno 2014 (almeno un mese) viene maturato nel corrente mese di dicembre, la domanda potrà essere presentata entro il 31 gennaio 2015.  Con riferimento ai requisiti degli accrediti contributivi presso la gestione separata, l’Inps ha precisato di considerare utili, per l’erogazione dell’indennità una tantum, i contributi effettivi con l’ulteriore precisazione che sono considerati utili anche i contributi figurativi relativi ai periodi di indennità di maternità (astensione obbligatoria nei rapporti di collaborazione), essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro. Invece, non sono utili i contributi versati alla gestione separata in virtù di collaborazioni con una pubblica amministrazione. Quanto vale l’una tantumL’importo dell’una tantum è pari al 7% (5% dal 1° gennaio 2016) del minimale annuo di reddito di artigiani e commercianti (euro 15.516 nell’anno 2014) moltiplicato per il minore tra il numero delle mensilità accreditate e il numero delle mensilità non coperte da contribuzione nell’anno di riferimento (anno 2013 per la prossima scadenza). Un esempio: domanda relativa a un periodo di disoccupazione di tre mesi; al lavoratore, nell’anno 2013, risultano nove mensilità accreditate e tre mensilità non coperte da contribuzione; il numero minore tra tre e nove è tre, pertanto il calcolo dell’importo di una tantum sarà il seguente: 7% di 15.516,35 = 1.086,14 che moltiplicato 3 darà 3.258,42 euro. 
 La prestazione viene liquidata, entro 120 giorni dalla domanda, in unica soluzione soltanto se d’importo pari o inferiore a 1.000 euro; in caso contrario (se cioè d’importo superiore a 1.000 euro), in quote mensili pari o inferiori a 1.000 euro. Nell’esempio precedente, dove l’importo di una tantum è di 3.258,42 euro, verranno erogati un primo importo mensile di 1.000 euro, poi un secondo importo mensile di 1.000 euro, poi un terzo importo mensile sempre di 1.000 euro e, infine, un quarto importo mensile di 258,42 euro.
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