mercoledì 3 aprile 2013
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Serve almeno un compenso minimo per i lavoratori dei call center con contratto a progetto che dovrà essere non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti che hanno lo stesso tipo di attività (ma inbound) e con lo stesso impegno prestato in termini di ore. Lo stabilisce una circolare pubblicata dal ministero del Lavoro.

In attesa di una specifica determinazione della contrattazione collettiva - si legge nella circolare -  il contratto a progetto è applicabile alle "attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center "outbound", nel rispetto delle indicazioni della riforma Biagi del 2003 e della circolare del 2006, "fatta eccezione per l'individuazione di uno specifico progetto". In pratica per le collaborazioni a progetto nei call center, purché si tratti di attività outbound come specificato nel 2006, si applica interamente la normativa fuorchè per la definizione di uno specifico progetto.La circolare sottolinea anche che qualora un'azienda decida di spostare l'attività di call-center fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento, al ministero del Lavoro indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre deve darne comunicazione all'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Potrà ritenersi delocalizzata una attività di call-center qualora le commesse acquisite da una azienda con sede legale in Italia e già avviate nel territorio nazionale siano trasferite - prima della naturale scadenza del relativo contratto - a personale operante all'estero. Si ritiene che gli obblighi di comunicazione in questione non ricorrano nel caso in cui, nel corso di svolgimento di uno specifico appalto, l'azienda delocalizzi senza generare esuberi o un minor impiego del personale sino a quel momento impegnato su tale commessa.

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