martedì 21 giugno 2011
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Via libera al bonus fiscale per il rientro dei "cervelli" in Italia. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno è pubblicato il Decreto 3 giugno 2011 del ministero dell’Economia che disciplina il nuovo incentivo fiscale per favorire il ritorno in patria dei giovani che hanno trovato un occupazione fuori dai confini nazionali. L’agevolazione si rivolge ai nati dopo il 1° gennaio 1969, che ristabiliscano in Italia la residenza entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di impresa. Restano esclusi dal bonus, invece, quanti lavorano all’estero come dipendenti di imprese o di pubbliche amministrazioni con sede in Italia. Gli incentivi sono previsti dalla legge n. 238/2010, finalizzata allo sviluppo con valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell’Unione Europea con residenza per almeno 24 mesi continuativamente in Italia, e che studiano, lavorano o hanno conseguito una specializzazione post lauream all’estero e che decidono di rientrare in Italia. Gli incentivi sono di natura fiscale e si applicano fino al 31 dicembre 2013. Consistono nella riduzione della tassazione dei redditi di lavoro dipendente, d’impresa e di lavoro autonomo percepiti da persone fisiche in base alle seguenti percentuali: 20 per cento per le lavoratrici; 30 per cento per i lavoratori.Il decreto pubblicato in gazzetta ufficiale dà il via libera all’agevolazione. Stabilisce, prima di tutto, che possono fruire del bonus fiscale i cittadini dell’Unione europea nati dopo il 1° gennaio 1969, qualora vengano assunti o avviino un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio e la propria residenza, entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività. Inoltre, è necessario che alla data del 20 gennaio 2009: a) siano in possesso di un titolo di laurea; b) abbiano risieduto continuativamente in Italia per almeno 24 mesi; c) negli ultimi due anni o più abbiano avuto residenza fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia svolgendovi continuativamente un’attività di lavoro dipendente, lavoro autonomo o d’impresa. Il decreto, ancora, stabilisce che sono destinatari dello stesso bonus fiscale anche i cittadini dell’Ue nati dopo il 1° gennaio 1969 qualora siano assunti o avviino attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio e la propria residenza entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività e che alla data del 20 gennaio 2009: a) abbiano risieduto continuativamente in Italia per almeno 24 mesi; b) negli ultimi due anni o più hanno abbiano avuto residenza fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. Infine, il decreto stabilisce che sono invece esclusi dal beneficio i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgano all’estero, in forza di tale rapporto, la  propria attività di lavoro.
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