giovedì 5 febbraio 2009
Una circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le misure: due bonus per i conviventi ma i familiari contano una volta sola. Ecco l'elenco degli aiuti.
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    Il bonus famiglia allunga le sca­denze, allarga la platea dei be­neficiari disabili e corregge alcu­ne distorsioni rispetto al computo dei figli dei conviventi. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella cir­colare 2/E diffusa martedì pomerig­gio dall’Agenzia delle Entrate. Le scadenze. C’è un mese in più per le domande e per ricevere il benefi­cio. La legge di conversione del de­creto 185 del 2008 ha infatti proro­gato dal 31 gennaio al 28 febbraio 2009 il termine per presentare la do­manda del bonus ai sostituti d’im­posta. Datori di lavoro ed enti pen­sionistici, di conseguenza, eroghe­ranno il beneficio entro il 31 marzo 2009 ed è stato spostato anche il ter­mine per presentare la domanda in via telematica all’Agenzia delle en­trate dal 31 marzo al 30 aprile 2009. Portatori di handicap. Un altro pun­to della circolare precisa che il bonus di mille euro va alle famiglie, con tet­to di reddito complessivo fino a 35mila euro, quando fra i compo­nenti del nucleo è presente un por­tatore di handicap, non importa se sia esso coniuge, figlio o altro fami­liare del richiedente, ad esempio an­ziani genitori, purché sia invece fi­scalmente a carico (cioè abbia un reddito proprio non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri de­ducibili). I soggetti e la divisione in nuclei. L’A­genzia delle entrate precisa meglio quali siano i componenti del nucleo familiare i cui redditi concorrono al­la determinazione del reddito com­plessivo: il richiedente; il coniuge non separato, anche se non fiscal­mente a carico; i figli, compresi quel­li naturali riconosciuti, adottivi, af­fidati o affiliati, che sono fiscalmen­te a carico; ogni altra persona con­vivente, purché fiscalmente a carico. Viene così confermato che «I coniu­gi separati o divorziati o non coniu­gati (questi ultimi si presume siano i 'conviventi non coniugati', ndr) pos­sono costituire ciascuno un auto­nomo nucleo insieme ai figli». Le coppie conviventi, quindi, potran­no presentare due richieste distinte di bonus componendo il proprio nu­cleo liberamente secondo conve­nienza e i loro redditi non verranno sommati e dunque più facilmente resteranno sotto i tetti massimi. La precisazione sui figli. La circola­re dell’Agenzia delle Entrate rettifi­ca qui un orientamento che era sta­to comunicato ai Centri di assisten­za fiscale in un incontro il 18 di­cembre 2008 e che Avvenire aveva posto in evidenza in un’inchiesta l’11 gennaio, secondo il quale i figli a ca­rico al 50% potevano essere conteg­giati in entrambi i nuclei distinti for­mati dai conviventi. «Ai fini del be­neficio, ogni soggetto (richiedente, coniuge, figli e altri familiari di cui al­l’articolo 433 del Codice civile) può far parte di un solo nucleo familiare – precisa invece ora la circolare –. Pertanto, ad esempio, in caso di ge­nitori separati o divorziati o non co­niugati, i figli a carico possono par­tecipare esclusivamente al nucleo familiare del genitore di cui siano a carico. In caso di figli a carico di en­trambi i genitori, in assenza di di­sposizioni normative al riguardo, si ritiene che i genitori possano libe­ramente scegliere come costituire il nucleo o i nuclei. In questo caso, si precisa che il figlio che compare nel nucleo di uno dei genitori non può comparire anche nell’eventuale nu­cleo dell’altro». Le questioni della residenza e dei redditi. La circolare chiarisce infine che la residenza in Italia è richiesta solo per il richiedente del bonus, mentre non è condizione necessaria per il coniuge non separato, per i fi­gli o altri familiari a carico. Infine, la norma prevede che il richiedente sia titolare esclusivamente di redditi di lavoro dipendente o di pensione o di taluni redditi assimilati. Il possesso di redditi fondiari fino a 2.500 euro, invece, non osta, solo se in aggiun­ta alle predette tipologie di reddito.
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