martedì 20 aprile 2021
Interessa i genitori di figli minori di 14 anni, conviventi, e consente l’acquisto di servizi per l’infanzia in caso di Dad (didattica a distanza), infezione Covid o quarantena
Al via le domande per il bonus "baby sitting"

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C’è tempo fino al 30 settembre per comunicare le prestazioni occasionali di baby sitting, fruite e ancora da fruire da gennaio a giugno, da parte dei genitori lavoratori autonomi in occasione della Dad (didattica a distanza) o di infezione da Covid-19 o quarantena dei propri figli, d’età minori di 14 anni. Lo ha stabilito l’Inps (circolare n. 58/2021) precisando, inoltre, che il bonus non è utilizzabile per remunerare le prestazioni rese dai familiari entro il terzo grado.

Il bonus baby sitting in questione interessa i genitori di figli minori di 14 anni, conviventi, e consente l’acquisto di servizi baby sitting o servizi integrativi per l’infanzia in caso di Dad per sospensione della didattica in presenza, infezione Covid o quarantena per contagio ovunque avvenuto dei propri figli, fino al prossimo 30 giugno. Il bonus spetta ai lavoratori: iscritti alla gestione separata dell’Inps; autonomi iscritti all’Inps (artigiani, commercianti eccetera); autonomi iscritti alle casse professionali non gestite dall’Inps (professionisti); del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per emergenza Covid; dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato: medici; infermieri; tecnici laboratorio biomedico; tecnici radiologia; operatori (tra cui soccorritori e autisti 118). In caso di contemporanea iscrizione a più gestioni previdenziali (per esempio alla gestione separata e a una gestione autonoma o a una cassa professionale), trattandosi di due gestioni ricomprese nell’ambito del beneficio, quest’ultimo è riconosciuto nella gestione autonoma. Un esempio? Commerciante che contemporaneamente è amministratore di società e, in quanto tale, iscritto anche alla gestione separata.

L’Inps precisa che è possibile impiegare il bonus anche per soggetti con cui sia in corso o sia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, fermi restando tutti gli altri limiti fissati per le prestazioni di lavoro occasionale. Invece il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari, vale a dire con soggetti aventi rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i genitori beneficiari.

Il bonus è riconosciuto fino a un massimo di 100 euro settimanali ed erogato tramite Libretto famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente per comprovata iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa, servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per poterne fruire materialmente, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma Inps, online, delle prestazioni occasionali. Il genitore-utilizzatore deve poi effettuare l’appropriazione del bonus ed, infine, deve fare la rendicontazione delle prestazioni baby sitting svolte e delle quali ha usufruito dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 (salvo proroghe). Le prestazioni vanno comunicate dal genitore-utilizzatore entro il prossimo 30 settembre. Le date nelle quali può essere utilizzato il bonus devono coincidere con il periodo d’infezione, quarantena o sospensione dell’attività didattica.




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