martedì 20 giugno 2017
Spetta a sostegno del pagamento delle rette e dell’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie
Bonus asili nido, domande dal 17 luglio
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Dal 17 luglio si possono presentare le domande per il bonus asili nido. Spetta in due situazioni ovvero a sostegno: del pagamento delle rette di asili nido; dell’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche. Nell’uno e nell’altro caso l’importo del bonus resta lo stesso: 1.000 euro annui. Lo spiega l’Inps nella circolare n. 88/2017, rendendo operativo l’incentivo introdotto della legge di Bilancio 2017 a favore delle famiglie con bambini nati dal 1° gennaio 2016.

Il “contributo asili nido” è parametrato a 11 mensilità, quindi vale 90,91 euro per ogni mese (1.000 euro/11 mesi). Tale valore rappresenta l’importo massimo mensile erogabile dall’Inps, dietro presentazione della ricevuta di spesa. Pertanto, nel caso in cui la retta mensile risulti di importo inferiore a 90,91 euro il richiedente avrà diritto a un contributo pari all’effettiva spesa sostenuta (ad esempio, retta mensile di 80 euro si ha diritto a un contributo mensile di 80 euro). Attenzione; il contributo non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza asili nido che si può ottenere in dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi): chi sceglie il contributo Inps, non potrà poi indicare la stessa ricevuta per la quale ha ottenuto i 90,91 euro nella dichiarazione dei redditi ai fini della detrazione fiscale. Stesso contributo di 1.000 euro annui, ma in tal caso non frazionato in mensilità (è erogato una tantum), spetta pure a “sostegno dell’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione” in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche. In tal caso, va documentata l’impossibilità alla frequenza degli asili nido mediante un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, mentre non è richiesto di giustificare l’effettiva “introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”.

La domanda di contributo (bonus asili nido o bonus famiglia) può essere presentata da uno dei genitori del minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016, in possesso dei seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino extracomunitario, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari. Ai fini del bonus, inoltre, sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria. Quando la domanda è presentata da un cittadino extracomunitari, questi deve autocertificare nella domanda stessa il possesso di uno dei predetti titoli validi indicandone gli estremi: numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità;
• residenza in Italia;
• relativamente solo al bonus asili nido: il genitore richiedente deve sostenere l’onere del pagamento della retta;
• relativamente solo al bonus famiglia: il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso Comune;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.


Le domande dei contributi (bonus asili nido e bonus famiglia) possono essere presentate, in via esclusivamente telematica, dal 17 luglio al 31 dicembre 2017, mediante una delle seguenti modalità:

• Web, servizi telematici dal sito dell’Inps;
• contact center integrato (numero verde 803.164 o 06164.164 da rete mobile a pagamento); patronati.
Qualora il richiedente intenda fruire del bonus per più figli (per esempio in caso di gemelli) è necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

Vale la pena ricordare, infine, che l’agevolazione (l’uno e l’altro contributo) è riconosciuta nel limite delle risorse stanziate e pari a euro 144 milioni di euro per il 2017;
 250 milioni di euro per il 2018; 
300 milioni di euro per il 2019; 330 milioni di euro dal 2020. Qualora a seguito delle domande presentate sia raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande.


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