martedì 26 maggio 2020
L’indennità va richiesta all'Inps, non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con altre prestazioni legate sempre al Covid-19, né con il reddito di cittadinanza
Bonus per lavoratori in difficoltà e disoccupati

Bonus per lavoratori in difficoltà e disoccupati - Archivio

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Altri 365mila lavoratori e disoccupati possono fare richiesta del bonus 600 euro per il mese di marzo. Si tratta dei soggetti esclusi dal decreto Cura Italia: lavoratori dipendenti stagionali licenziati in settori diversi dal turismo; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali, senza una partita Iva; incaricati alle vendite a domicilio. Il bonus va richiesto all’Inps che lo riconosce nel limite di spesa di 220 milioni di euro. Il bonus è destinato, innanzitutto, ai lavoratori dipendenti stagionali di settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (tutelati dal dl n. 18/2020) che sono stati licenziati nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e 31 gennaio 2020, a condizione che nello stesso periodo hanno svolto almeno 30 giornate di lavoro. Il bonus è rivolto anche ai lavoratori intermittenti che, nel periodo 1° gennaio 2019 e 31 gennaio 2020, hanno svolto prestazione lavorativa per almeno 30 giornate. Ancora, il bonus è fruibile dai lavoratori autonomi, privi di partita Iva: non iscritti a forme di previdenza obbligatorie, che nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex art. 2222 del codice civile (quelli con la ritenuta d’acconto); che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio scorso; che risultino iscritti alla gestione separata Inps alla data del 23 febbraio 2020 con accredito di un almeno contributo mensile nel periodo da gennaio 2019 al 23 febbraio 2020 (devono avere avuto, quindi, un compenso non inferiore a 1.323 euro nell’anno 2019 oppure 1.330 nel 2020). Infine, possono beneficiare del bonus gli incaricati alle vendite a domicilio se: hanno la partita Iva attiva; sono iscritti alla gestione separata dell’Inps al 23 febbraio 2020 e non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie; hanno un reddito annuo nel 2019 superiore a 5mila euro.

A tutti i nuovi beneficiari sono, inoltre, richieste queste ulteriori condizioni da provare alla data di presentazione della domanda:

• non essere titolati di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso da quello intermittente;

• non essere titolari di pensione.

L’indennità come accennato è pari a 600 euro con riferimento al mese di marzo. L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con altre prestazioni 600 euro legate sempre al Covid-19, né con il reddito di cittadinanza. L’indennità va richiesta all’Inps che la riconosce nel limite di spesa, pari a 220 milioni di euro. A tal fine, l’Inps provvede al monitoraggio della spesa e comunica i risultati al ministero del lavoro e a quello dell’economia. Nel caso dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al fissato limite di spesa, sarà bloccato il riconoscimento del bonus. Per la ripresa dell’erogazione occorrerà un nuovo decreto di rifinanziamento della misura.

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