martedì 13 febbraio 2018
Confermata la fatturazione con cadenza mensile, per il momento riviata la decisione nel merito dei rimborsi ai clienti
Tar del Lazio boccia il ricorso dei gestori e congela i rimborsi
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Per il Tar del Lazio è corretta la fatturazione mensile delle bollette telefoniche e non quella 28 giorni. La decisione è arrivata ieri dai giudici della terza sezione del Tribunale amministrativo, che hanno respinto cinque ricorsi proposti da Wind Tre, Fastweb, Assotelecomunicazioni ed Eolo, Tim e Postemobile. Si attendono le motivazioni delle sentenze. Con i ricorsi proposti, le società telefoniche chiedevano l'annullamento della delibera dell'Agcom del 24 marzo 2017 recante modifiche alla delibera contenente "Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica", nonché tutti gli atti precedenti sul tema. Le sentenze di oggi confermano la legittimità del Garante per le comunicazioni che ha indicato nella fatturazione solare quella da seguire e quella cui le società telefoniche avrebbero dovuto uniformarsi già dal giugno 2017.

Il Tar del Lazio ha anche deciso di sospendere il provvedimento con il quale l'Agcom nel dicembre scorso ha stabilito che le compagnie telefoniche dovessero stornare dalle bollette telefoniche gli importi corrispondenti al numero di giorni che, a partire dal 23 giugno 2017, non sono stati fruiti dagli utenti in virtù delle bollette a 28 giorni. Il Tar ha accolto in parte le richieste con le quali Wind-Tre e Vodafone contestavano, chiedendone la sospensione dell'efficacia, la delibera dell'Autorità che le sanzionava con 1,16 milioni di euro ciascuno e le diffidava a prevedere, nel ripristino della fatturazione mensile, a stornare gli importi pagati per i giorni di servizio non fruiti dagli utenti. Il Tar, ritenendo necessario sulla questione rinviare alla discussione di merito (già fissata l'udienza del 31 ottobre), ha ritenuto "che sussistono le condizioni per sospendere la delibera" sottolineando "il carattere, allo stato, indeterminato della somma da corrispondere agli utenti, per effetto dello storno (nella prima fattura emessa con cadenza mensile) dei predetti importi, appare in grado di incidere sugli equilibri finanziario-contabili dell'azienda".

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