mercoledì 20 febbraio 2019
Con cinque anni di ritardo, l'Istituto di previdenza dà il via libera alla fruizione della riduzione contributiva
Assunzioni di detenuti, arriva lo sgravio
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Con cinque anni di ritardo arriva finalmente il via libera dell’Inps alla fruizione della riduzione contributiva a favore delle assunzioni di detenuti e internati. Dal 1° gennaio 2013, la riduzione è salita, peraltro, alla misura del 95% (dall’80% in vigore). Si applica alle aliquote contributive a carico sia del datore di lavoro quanto del lavoratore, per tutta la durata dell’assunzione, a tempo indeterminato o a termine, durante la quale i soggetti risultano detenuti o internati, più altri 18/24 mesi dopo la cessazione dello stato detentivo.

Gli incentivi sono previsti a favore delle assunzioni fatte da cooperative sociali e da aziende, pubbliche o private, operanti negli istituti penitenziari, di persone detenute oppure internate, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (Rems), anche se ammesse al lavoro esterno. Gli incentivi, introdotti con la legge n. 193/2000 (attraverso modifiche alla legge n. 381/1991), sono stati modificati con il decreto n. 148/2014. D’allora, però, l’Inps non ha potuto emanare le relative istruzioni operative, a causa d’incongruenze con le regole sui rapporti di lavoro, ora superate mediante accordi con il ministero della giustizia.

Il decreto n. 148/2014 ha modificato la misura dell’agevolazione, portando lo sgravio al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta, cioè sia della quota a carico del datore di lavoro sia quella del lavoratore, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e finché non verrà adottato un nuovo decreto, la cui cadenza dovrebbe essere biennale. Lo sgravio spetta sulle assunzioni a termine e a tempo indeterminato, anche se a part-time, inclusi i rapporti di apprendistato, quelli di lavoro intermittente e le assunzioni effettuate a scopo di somministrazione (restano fuori i rapporti domestici). Spetta per tutta la durata del rapporto e fintantoché i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e/o internati, più altri sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione elevati a 18-24 mesi dal 20 agosto 2013 (decreto legge n. 78/2013, convertito dalla legge n. 94/2013). In particolare, lo sgravio spetta per 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che l’assunzione del detenuto e/o internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno; in caso contrario (detenuti e internati che non hanno beneficiato di semilibertà o del lavoro esterno), lo sgravio spetta per 24 mesi dopo la cessazione dello stato detentivo. Tale prolungamento del beneficio trova applicazione esclusivamente con riferimento ai rapporti le cui cessazioni dello stato detentivo siano intervenute a partire dal 20 agosto 2013. In tali casi, inoltre, lo sgravio spetterà all’80% fino al 5 novembre 2014 (data d’entrata in vigore del dm n. 148/2014) e al 95% a partire dal giorno successivo.

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