martedì 21 gennaio 2014
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Assunzioni congiunte in agricoltura. Più imprese, infatti, possono co-assumere uno o più dipendenti da occupare presso le rispettive aziende. Se l’assunzione congiunta avviene per gruppi d’impresa o contratti di rete, alle comunicazioni obbligatorie (“Co”) deve provvedervi l’impresa capogruppo; se avviene per imprese riconducibili a un unico proprietario, deve provvedervi lo stesso proprietario; se avviene per imprese di soggetti diversi ma legati da vincoli familiari, invece, servirà fare prima un accordo per individuare il soggetto incaricato. Lo prevede il decreto firmato il 14 gennaio dal Ministro del lavoro, Enrico Giovannini, che dà una prima attuazione alla novità introdotta dal dl n. 76/2013.La novità è stata collocata tra le norme di semplificazione degli adempimenti dei gruppi di imprese del dlgs n. 276/2003 (art. 31) della riforma Biagi. Oggi è già previsto, in questi casi, la possibilità di delegare alla società capogruppo lo svolgimento degli adempimenti sul lavoro per tutte le società controllate e collegate; lo stesso per i consorzi di cooperative, che possono anche organizzarli con i consulenti del lavoro. Il dl n. 76/2013 (convertito dalla legge n. 99/2013), però, va oltre la gestione degli adempimenti dei rapporti di lavoro e prevede che lo stesso rapporto di lavoro possa essere utilizzato in comune tra più imprese limitatamente al settore agricolo. Infatti, il dl n. 76/2013 prevede la possibilità di instaurare “rapporti di lavori congiunti” nel settore agricolo, mediante l’assunzione congiunta di un lavoratore dipendente per lo svolgimento di attività lavorative presso le aziende dei coobbligati all’assunzione. Le imprese che possono avvalersi della nuova opportunità sono quelle che siano:a)    appartenenti a uno stesso gruppo di imprese;b)    legate da un contratto di rete, a condizione che almeno il 50% di esse siano imprese agricole;c)    riconducibili a uno stesso proprietario;d)    riconducibili a soggetti diversi legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado.Per l’operatività del nuovo rapporto di lavoro il dl n. 76/2013 fa rinvio a un apposito decreto per “la definizione delle modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte”. Il 14 gennaio 2014, il Ministro del lavoro ha firmato il decreto il quale si preoccupa, essenzialmente, di individuare il responsabile delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazioni dei “lavoratori congiunti”. Stabilisce, in particolare, che se i soggetti che assumono congiuntamente sono gruppi di imprese e contratti di rete, le comunicazioni vanno fatte dall’impresa capogruppo; se sono imprese riconducibili a uno stesso proprietario, le comunicazioni vanno fatte dal proprietario stesso; se da imprese di soggetti legati tra loro da vincoli di parentele o affinità entro il terzo grado, le comunicazioni vanno fatte dal soggetto individuato da un apposito accordo, da depositare presso le associazioni di categorie.Ma il provvedimento a sua volta rinvia a un altro decreto direttoriale il quale dovrà apportare le necessarie modifiche al modello UniLav (modello per effettuare le comunicazioni sui rapporti di lavoro). Dopodiché dovranno arrivare le istruzioni operative le quali, tra l’altro, serviranno a suggerire anche come effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (Lul). La semplificazione non può non essere misurata con il rischio della responsabilità solidale. Il dl n. 76/2013, infatti, stabilisce che i datori di lavoro rispondono in solido di tutte le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro congiunto. Una norma che, agli effetti pratici, vincola strettamente le imprese: se un datore di lavoro dovesse dimenticare di pagare il lavoratore o di versargli i contributi (per quanto di propria competenza, evidentemente), lo dovranno fare le altre imprese coobbligate.
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