lunedì 9 luglio 2018
Con decreto 24 maggio 2018 sono stati trasferiti all'Inps altri dieci milioni di euro per il rifinanziamento dell'incentivo dello sgravio contributivo
Assunzioni agevolate di disabili
COMMENTA E CONDIVIDI

Nuove risorse per le assunzioni agevolate di disabili. Con decreto 24 maggio 2018, pubblicato sul sito del ministero del Lavoro, sezione pubblicità legale, sono stati trasferiti all’Inps altri dieci milioni di circa di euro per il rifinanziamento dell’incentivo dello sgravio contributivo (pari al 35% o al 70%), della durata di tre anni o cinque, sulle assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disabili. Le nuove risorse, resesi necessarie per l’elevato ricorso agli incentivi, sono sfruttabili per le assunzioni del 2018 e vanno ad aggiungersi ai 15 milioni stanziati dal decreto 16 marzo 2017 e ai successivi 58 milioni stanziati con il decreto 29 settembre 2017.

Il rifinanziamento riguarda l’incentivo che riconosce ai datori di lavoro, in caso di assunzione a tempo indeterminato di disabili, il diritto a uno sgravio contributivo, della durata di 36 mesi, da fruire mediante conguaglio con i contributi versati periodicamente all’Inps. La misura dello sgravio, nello specifico, è pari:
a) al 70% dei contributi dovuti per il neo assunto, nel caso in cui il lavoratore disabile abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% oppure minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra ovvero abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% in presenza di disabilità intellettiva e psichica (in tal caso la durata dello sgravio è elevata a 60 mesi);
b) al 35% dei contributi dovuti per il neo assunto, nel caso in cui il lavoratore disabile abbia una percentuale d’invalidità compresa tra il 67 e il 79% o una minorazione ascritte dalla quarta alla sesta categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra.
L’incentivo va richiesto all’Inps, il quale lo riconosce in base all’ordine cronologico dell’invio delle domande. Una volta esaurite le risorse, l’istituto di previdenza blocca la presentazione delle domanda.

Vale la pena ricordare che, per i datori di lavoro che hanno un numero di dipendenti in forza compreso tra 15 e 35, dal 1° gennaio è scattato l’obbligo di coprire la propria quota di riserva delle assunzioni (che per lo è pari a un disabile). Fino all’anno scorso l’obbligo scattava soltanto in caso di nuove assunzioni; dal 1° gennaio, la quota di riserva va coperta anche in assenza di nuove assunzioni, con l’arruolamento di un soggetto disabile. Disattendere l’obbligo comporta la sanzione, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota di riserva, pari a 153,20 euro.

© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: