martedì 7 giugno 2016
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Ferie interrotte a chi deve assistere un familiare disabile. Il datore di lavoro, infatti, non può negare al dipendente di fruire dei permessi per assistenza a disabili cui abbia diritto durante il periodo di ferie già programmate. È quanto precisato dal ministero del Lavoro, rispondendo a un quesito della Cgil (Interpello n. 20/2016), aggiungendo che il datore di lavoro, in casi come questi, può soltanto verificare l’effettiva indifferibilità dell’assistenza.Il sindacato aveva chiesto chiarimenti in merito alla fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, in particolare per sapere se, ai sensi di tale disposizione, un datore di lavoro possa negare l’utilizzazione dei permessi nel periodo di ferie programmate, anche nel caso di chiusura di stabilimento (il c.d. fermo produttivo). La norma, ha spiegato innanzitutto il ministero, riconosce i permessi dal lavoro ai familiari che assistono persone con handicap, nonché agli stessi lavoratori disabili, al fine di tutelare i diritti fondamentali dei soggetti diversamente abili, garantendo adeguata assistenza morale e materiale. In merito invece all’istituto delle ferie, diritto costituzionalmente garantito (art. 36, ultimo comma, Costituzione), il ministero ha aggiunto che la ratio risiede nella possibilità concessa al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa, corrispondendo altresì ad esigenze anche di carattere ricreativo, personali e familiari. Ai sensi dell’art. 2109 del Codice civile, il datore di lavoro può stabilire il periodo di godimento delle ferie annuali nel rispetto della durata fissata dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Tenuto conto delle diverse finalità dei due istituti, ha spiegato il ministero, ove la necessità di assistenza al disabile venga a verificarsi durante il periodo di ferie programmate o di fermo produttivo, la fruizione del permesso sospende il godimento delle ferie. In conclusione, il ministero ha ritenuto che trovi applicazione il principio di prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali e, pertanto, il datore di lavoro non può negare la fruizione dei permessi (ex art. 33 della legge n. 104/1992) durante il periodo di ferie già programmate, ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità dell’assistenza (art. 33, comma 7 bis, della stessa legge n. 104/1992).
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