mercoledì 9 marzo 2011
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Un poco più «pesanti», quest’anno, le prestazioni erogate direttamente dai Comuni alle famiglie. La rivalutazione dell’1,6 per cento calcolata dall’Istat, infatti, porta l’assegno per il nucleo familiare a 131,87 euro mensili e l’assegno di maternità a euro 316,25 sempre mensili. I limiti Ise per il diritto alle prestazioni sono fissati, rispettivamente, a euro 23.736,50 (assegno nucleo familiare) e a euro 32.967,39 (assegno maternità). L’aggiornamento è contenuto in un Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio. L’operazione interessa le principali prestazioni economiche «territoriali», cioè attribuite dai Comuni in via diretta alle famiglie: l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e l’assegno di maternità alle madri che sono prive di una tutela previdenziale obbligatoria. 

Assegno nucleo familiare.Spetta ai nuclei familiari, italiani e comunitari, su richiesta da presentarsi al Comune di residenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è dovuta e deve essere accompagnata da una D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) contenente la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare (Ise). È concesso dall’ente locale, ma viene materialmente pagato dall’Inps a condizione che siano soddisfatti due requisiti: nel nucleo familiare devono essere presenti almeno tre figli minori e lo stesso nucleo deve essere in possesso di un valore dell’Ise (indicatore della situazione economica) non superiore ad una certa soglia che, per l’anno 2011, è pari a 23.736,50 euro. Questo valore dell’Ise fa riferimento ad un nucleo familiare standard composto dai genitori e dai tre figli minori, quindi con cinque componenti; per nuclei familiari di diversa composizione il dato va riparametrato.L’importo dell’assegno mensile per il 2011 è pari a 131,87 euro; spetta per un anno (13 mensilità), pertanto su base annua (tutte le 13 mensilità) la prestazione quest’anno vale 1.714,31 euro. Perché la famiglia possa aver diritto all’intera prestazione, inoltre, è richiesto che il valore Ise non superi l’importo pari alla differenza tra l’Ise previsto per il diritto alla prestazione (23.736,50 euro) e la misura dell’assegno su base annua (1.714,31 euro). Ciò vuol dire, dunque, che la prestazione spetta nell’intera misura ai nuclei familiari che possono far valere un Ise non superiore a euro 22.022,19. L’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti ovvero dal 1° giorno del mese in cui viene maturato il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare (almeno tre figli minori) se l’evento si verifica nel corso dell’anno. La prestazione cessa di essere erogata dal 1° gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del reddito ovvero dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito sulla composizione del nucleo familiare.Come detto, anche se sono i Comuni a decretare il diritto alla prestazione l’erogazione dell’assegno è effettuata dall’Inps. L’istituto provvede al pagamento con una cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti (dal Comune) almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. Il richiedente l’assegno deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità di pagamento: bonifico bancario o postale; sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per Cap  previo accertamento dell’identità del percettore. 

L’assegno di maternità.Viene erogato alle donne, cittadine italiane, comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, purché residenti in Italia. Nel dettaglio spetta alle cittadine italiane (dal 2 luglio 1999); alle cittadine comunitarie (dal 1° luglio 2000); alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (dal 1° luglio 2000; la “carta di soggiorno” non va confusa con il “permesso di soggiorno”: la prima si ottiene dopo cinque anni di regolare permanenza in Italia); alle cittadine extracomunitarie in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo; alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione o Italiano della durata di cinque anni; alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. L’assegno, per tutti gli eventi ricadenti nel 2011, vale complessivamente 1.581,25 euro, ossia euro 316,25 euro per cinque mensilità. La prestazione, da richiedere al comune di residenza entro sei mesi dall’evento (nascita, affidamento o adozione), spetta in misura intera se la richiedente non percepisce altre indennità di maternità obbligatoria (in caso contrario ha diritto alla quota differenziale) e, inoltre, a condizione che il nucleo familiare possegga un Ise non superiore a euro 32.967,39. Il limite (Ise) fa riferimento a un nucleo familiare standard composto dai genitori e da un figlio minore, ossia di tre componenti; per nuclei familiari di diversa composizione il limite va riparametrato.Come accennato, la prestazione è erogata su domanda dell’interessata da presentare al Comune di residenza entro sei mesi dalla data del parto. Nel caso di madre minorenne alla domanda al Comune e, in caso di accoglimento, alla riscossione dell’assegno è abilitato il padre maggiorenne che diventa il beneficiario della prestazione a condizione che: la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento del parto;  il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre sia minorenne o non risultino verificate le predette condizioni, la domanda può essere presentata in nome e per conto della madre dal genitore che esercita la potestà o, in mancanza, da altro legale rappresentante. In ogni caso l’assegno è intestato alla madre. Nella domanda vanno specificate anche le modalità di pagamento della prestazione optando tra assegno circolare, bonifico bancario, bonifico postale, uno sportello di Ufficio Postale del territorio nazionale. L’erogazione deve avvenire entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai Comuni.

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