venerdì 3 novembre 2017
Domande entro il 15 novembre per ricevere gli oltre 100 milioni di sconto contributivo per le imprese che hanno sottoscritto contratti aziendali per riduzione d'orario, baby-sitter, ecc.
L'asilo aziendale dell'Unicredit a Milano

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Arrivano sgravi contributivi per oltre 100 milioni per le aziende che hanno sottoscritto contratti aziendali che prevedano strumenti di conciliazione tra lavoro e famiglia. La domanda, per il primo bando, è da presentare entro il 15 novembre e sono ammesse le imprese che hanno firmato accordi integrativi dall’inizio dell’anno fino al 31 ottobre, una seconda fase riguarderà gli accordi firmati entro il 31 agosto 2018.

A chiarire i termini del contributo, previsto dal Decreto Interministeriale del 12 settembre 2017 (a sua volta attuativo dell’art. 25 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80) è la circolare 163 dell’Inps pubblicata il 3 novembre.
Lo sgravio è riconosciuto in favore dei datori di lavoro del settore privato che «abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti aziendali». Gli istituti di conciliazione previsti nel contratto aziendale devono essere minimo due tra quelli elencati nel decreto e almeno uno deve riguardare la genitorialità o la flessibilità organizzativa. Devono poi essere interessati dall’accordo almeno il 70% dei dipendenti. In pratica, misure come l’estensione dei congedi parentali, la creazione di nidi aziendali o la distribuzione di buoni per i servizi di babysitteraggio da un lato; il part-time, la banca delle ore e l’introduzione del lavoro agile, dall’altro.

Misura e calcolo dello sgravio

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili sono pari a 55 milioni di euro per l’anno 2017 e a 54 milioni per il 2018.
Lo sgravio consiste in una riduzione contributiva, per il datore di lavoro, la cui misura è modulata in base al numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi nell’anno e alla loro dimensione aziendale. In dettaglio:
Quota A: ottenuta dividendo il 20% delle risorse finanziarie per il numero dei datori di lavoro ammessi;
Quota B: ottenuta ripartendo l'80% delle risorse finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati, nell'anno civile precedente la domanda, dai medesimi datori di lavoro.

Modalità di accesso

L’erogazione delle risorse è articolata in due distinte fasi: la prima riguarda i contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate per il 2017; una seconda fase riguarderà gli accordi firmati e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate per il 2018. «Ogni azienda – specifica l’Inps – può fruire dello sgravio una sola volta nel biennio 2017-2018.
Per la presentazione delle domande, entro il 15 novembre 2017, i datori di lavoro devono inoltrare, in via telematica, apposita richiesta all’Inps avvalendosi del modulo “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno della piattaforma “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto. L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze e la fruizione dello sgravio è subordinata al possesso della regolarità contributiva attestata tramite il D.U.R.C e al rispetto degli accordi e contratti collettivi.

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