lunedì 12 novembre 2018
La proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria potrà essere richiesta anche da imprese sotto i 100 dipendenti
Ammortizzatori sociali a maglie più larghe
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Ammortizzatori sociali a maglie più larghe. La proroga della Cigs, cassa integrazione guadagni straordinaria, per riorganizzazione o crisi aziendale, infatti, potrà essere richiesta anche dalle imprese sotto le 100 unità lavorative. Non solo; ma potrà essere concessa anche in caso di sottoscrizione di un contratto di solidarietà, per la durata massima di 12 mesi. A prevederlo è il decreto legge n. 119/2018, in vigore dal 24 ottobre (cosiddetto decreto Fiscale).

Le novità sono previste all’art. 25 del decreto legge e consistono nell’ampliamento del campo di applicazione della proroga della Cigs che, finora (fino al 23 ottobre), poteva essere richiesta soltanto da parte delle imprese aventi un organico superiore a 100 unità, in presenza di rilevanti problematiche occupazionali. La proroga era possibile per una durata massima di 12 mesi, ovvero, in caso di crisi, per una durata massima fino a sei mesi negli anni 2018 e 2019, previo accordo coi sindacati da stipularsi in sede governativa (presso il ministero del lavoro). Questa misura, si ricorda, è stata introdotta dalla legge di bilancio del 2018 (legge n. 205/2017) entro un limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per ognuno degli anni interessati (2018 e 2019).

Due le modifiche. La prima è la previsione della possibilità di fare richiesta della proroga della Cigs anche da parte delle imprese che hanno un organico inferiore a 100 unità lavorative, che, come detto, fino allo scorso 23 ottobre non potevano farlo perché escluse. La seconda novità è la previsione del «contratto di solidarietà» tra le causali che consentono la proroga della Cigs, che si va così ad aggiungere alle causali già previste della riorganizzazione aziendale e della crisi aziendale. Il «contratto di solidarietà» è l’accordo, stipulati tra azienda e rappresentanze sindacali, avente a oggetto la riduzione dell’orario di lavoro al fine di mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale, cioè per evitare licenziamenti (cosiddetti contratti di solidarietà difensivi); ovvero per favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro (cosiddetti contratti di solidarietà espansivi). In genere, le aziende, soprattutto in tempo di crisi, fanno molto ricorso alla prima tipologia di contratti. Per quanto concerne le altre causali, si ricorda, inoltre, che i programmi di riorganizzazione, per essere oggetto di proroga, devono caratterizzarsi per la previsione di investimenti non attuabili in 24 mesi a causa delle complesse caratteristiche tecniche dei processi produttivi aziendali ovvero da piani di recupero non attuabili nel medesimo limite temporale di 24 mesi. I piani di risanamento delle crisi aziendali, per essere oggetto di proroga della Cigs, parimenti, devono caratterizzarsi per la previsione d’interventi correttivi particolarmente complessi non attuabili in 24 mesi.

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