lunedì 12 febbraio 2018
Per ottenerla si può ricorrere al “cumulo contributivo”. Lo precisa la circolare n. 7/2018 a firma congiunta di Inps e Inail, con il placet del ministero del Lavoro
Amianto e pensione d'inabilità
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Per ottenere la pensione d’inabilità si può ricorrere al “cumulo contributivo”. Per maturare il minimo di cinque anni di contributi che sono richiesti per il diritto al nuovo trattamento a favore di chi sia affetto da malattie dell’amianto, in altre parole, può farsi ricorso al cumulo dei periodi assicurativi che consente di sommare vari spezzoni contributivi pagati a diverse casse e gestioni previdenziali. A precisarlo, tra l’altro, è la circolare n. 7/2018 a firma congiunta di Inps e Inail, con il placet del ministero del Lavoro. Gli istituti confermano inoltre la necessità di due domande per avere la prestazione, entrambe da presentare all’Inps in via telematica: una per il diritto, da inviare entro il 31 marzo; l’altra per l’erogazione della pensione.

La nuova pensione d’inabilità è stata introdotta dalla legge Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) e disciplinata dal decreto ministeriale 31 maggio 2017. Beneficiari, spiega la circolare, sono i lavoratori iscritti all’Inps in possesso di due requisiti:
a) cinque anni di contributi nell’intera vita lavorativa;
b) riconoscimento da parte dell’Inail o altra pubblica amministrazione di una delle patologie rilevanti:
• mesotelioma pleurico;
• mesotelioma pericardico;
• mesotelioma peritoneale;
• mesotelioma della tunica vaginale del testicolo;
• carcinoma polmonare;
• asbestosi.
Riguardo a quest’ultimo requisito (sanitario), la patologia deve essere riconosciuta di origine professionale ovvero come causa di servizio. Ai fini del raggiungimento del primo requisito, precisa la circolare, può farsi ricorso al nuovo cumulo dei periodi assicurativi. Si ricorda che il “cumulo” è una delle soluzioni per sommare spezzoni contributivi e maturare il diritto a una pensione (altre possibilità sono totalizzazione e ricongiunzione). Il cumulo interessa i lavoratori le cui pensioni sono erogate esclusivamente con il sistema contributivo; dunque, lavoratori che hanno iniziato a lavorare dal 1996 o quelli che, pur avendo contributi in data precedente (entro i 31 dicembre 1995), hanno optato per il calcolo contributivo della pensione. Il cumulo interessa anche i professionisti, ma con questa particolarità: i contributi delle casse sono utili solo per il diritto alla pensione, non anche per la misura.

Il procedimento di riconoscimento del diritto alla pensione d’inabilità richiede l’invio di due domande, entrambe all’Inps e in via telematica. La prima (domanda per il diritto) può essere presentata, annualmente, entro il 31 marzo (soltanto per il 2017, primo anno di vigenza della pensione, il termine è scaduto il 16 settembre). Tramite questa domanda, l’Inps verifica i requisiti e opera il monitoraggio sulla spese, poiché la prestazione è subordinata al rispetto dei fondi stanziati pari a 20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni a partire da quest’anno. La seconda è la domanda vera e propria di pensione e può essere presentata in ogni momento, comunque dopo quella per il diritto (contestualmente sì, ma non prima).

Qualora il monitoraggio accerti, anche in via prospettica, il superamento dei fondi stanziati, l’Inps procede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza della pensione d’inabilità.
Gli esiti possibili sono:
a) riconoscimento del diritto alla pensione, con indicazione della prima decorrenza utile, se a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la copertura finanziaria in esito al monitoraggio;
b) riconoscimento del diritto alla pensione, con differimento della decorrenza in ragione di un’insufficiente copertura finanziaria;
c) rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti.
Avverso le decisioni dell’Inps, gli interessati possono richiedere un riesame alla sede che le ha emanate entro 30 giorni dalla ricezione del relativo provvedimento.

Infine, la circolare precisa che la pensione d’inabilità è incompatibile con lo svolgimento, da parte del titolare, di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma; ed è incumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall’Inail per lo stesso evento invalidante; nonché con altri eventuali benefici pensionistici.


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