martedì 5 settembre 2017
Si possono presentare entro il prossimo 16 settembre all’Inps. Sono accolte nei limiti di spesa di 20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni annui dal 2018
Domande per la pensione d'inabilità
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Conto alla rovescia per la presentazione dell’istanza di riconoscimento del diritto alla nuova pensione d’inabilità, da parte dei soggetti affetti da malattia dell’amianto. Per il corrente anno, infatti, la domanda si può presentare entro il prossimo 16 settembre all’Inps. La nuova prestazione, introdotta dalla legge n. 232/2016 e disciplinata dal decreto 31 maggio 2017, si rivolge ai lavoratori affetti da una delle seguenti patologie:
• mesotelioma pleurico (c45.0);
• mesotelioma pericardico (c45.2);
• mesotelioma peritoneale (c45.1);
• mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7);
• carcinoma polmonare (c34);
• asbestosi (j61).

La patologia deve di origine professionale (per chi lavora nel settore privato) ovvero a causa di servizio (per chi lavora nel settore pubblico) attraverso apposita certificazione rilasciata dall’Inail o da altre pubbliche amministrazioni competenti. Due, dunque, sono i requisiti per il diritto alla nuova pensione:
a) quello sanitario appena visto (cioè il riconoscimento della patologia);
b) quello contributivo, ossia il possesso di almeno cinque anni di contributi versati nell’intera vita lavorativa.

Vale la pena evidenziare che non è richiesta, invece, l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (il requisito è richiesto, invece, per la pensione d’inabilità ordinaria). Per ottenere la prestazione vanno presentate due domande all’Inps. La prima domanda serve al riconoscimento del diritto alla prestazione; la seconda è la domanda di pensione vera e propria. L’Inps ha istituito nuovi modelli e previsto che entrambe le domande si presentano in modalità telematica mediante i consueti canali online. Come sempre, inoltre, è anche possibile ai patronati che offrono assistenza gratuita. Il decreto ha fissato un termine annuale (cioè al 31 marzo) per la presentazione della prima domanda, ma per il corrente anno 2017 il termine slitta al 60esimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale, cioè al prossimo 16 settembre.

Alla domanda è obbligatorio allegare la seguente documentazione:
• per gli assicurati della gestione privata, la certificazione rilasciata dall’Inail ovvero una dichiarazione dell’interessato, nonché l’eventuale percezione della rendita diretta erogata dall’Inail, in relazione allo stesso evento invalidante;
• per gli assicurati della gestione pubblica, per i quali è previsto l’istituto dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, la certificazione rilasciata da altre commissioni competenti (Comitato Tecnico per le pensioni privilegiate o Comitato di verifica per le cause di servizio istituito presso il ministero dell’economia).
Non è prevista l’allegazione di altra documentazione medica.

Le domande di pensione sono accolte nei limiti di spesa di 20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni annui dal 2018. Per verificare il rispetto del tetto di spesa, anche in via prospettica, l’Inps procede a monitoraggio e non accoglie più domande una volta raggiunto il tetto. In tal caso, è differito il riconoscimento della pensione, tenendo conto prioritariamente dell’età anagrafica, dell’anzianità contributiva e, a parità di queste (età e anzianità contributiva), della data di presentazione della domanda.

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