martedì 11 luglio 2017
Dall’11 luglio si può richiedere all’Istituto di previdenza lo sgravio contributivo sulle assunzioni di giovani
Alternanza scuola lavoro, arrivano gli incentivi
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Via libera agli incentivi per l’alternanza scuola lavoro. Dall’11 luglio si può richiedere all’Inps lo sgravio contributivo sulle assunzioni di giovani, al termine dell’alternanza scuola lavoro. Lo sgravio è totale (perciò esonero contributivo) nel limite massimo di euro 3.250 annui (270,83 a mese), per tre anni, sulle assunzioni a tempo indeterminato anche con apprendistato dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Lo spiega l’Inps nella circolare n. 109/2017, illustrando l’agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio del 2017 (legge n. 232/2016) per promuovere forme di occupazione stabile.

L’incentivo spetta solo ai datori di lavoro privati, sia imprenditori sia non imprenditori (studi professionali, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, etc.). E spetta in caso di assunzione, anche con rapporto di apprendistato, o di trasformazioni a tempo indeterminato di tali rapporti, operate nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, di studenti che hanno svolto presso lo stesso datore che li assume attività di alternanza scuola-lavoro in misura pari, alternativamente, ad almeno uno dei seguenti limiti:
• 30 per cento delle ore di alternanza (art. 1, comma 33, legge n. 107/2015);
• 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del dlgs n. 226/2005;
• 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al dpcm 25 gennaio 2008;
• 30 per cento del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30 per cento del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza in percorsi universitari.
Lo sgravio spetta anche in presenza di periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L’assunzione/trasformazione deve avvenire nei sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio.
L’incentivo, come accennato, è pari ai complessivi contributi a carico dei datori di lavoro (esonero), eccetto i premi Inail, nel limite massimo di 3.250 euro annui. 2018. La durata è pari a 36 mesi a partire da quello di assunzione/trasformazione.

La richiesta di prenotazione dell’incentivo, mediante procedura telematica “308-2016” messa a disposizione dall’Inps nell’applicazione “Diresco”, è possibile dall’11 luglio 2017. L’incentivo è fruito mediante conguaglio sulle denunce contributive (Uniemens), a partire dal mese di luglio. Per l’eventuale sgravio spettante sulle assunzioni effettuate da gennaio a giugno, il conguaglio è possibile su una delle denunce Uniemens di luglio, agosto e settembre.
Infine, si ricorda che l’esonero contributivo viene riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate dalla legge di Bilancio e pari a:
• 7,4 milioni di euro per l’anno 2017;
• 40,8 milioni di euro per l’anno 2018;
• 86,9 milioni di euro per l’anno 2019;
• 84 milioni di euro per l’anno 2020;
• 50,7 milioni di euro per l’anno 2021;
• 4,3 milioni di euro per l’anno 2022.

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