lunedì 19 agosto 2013
L'Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare con le istruzioni operative del nuovo accertamento sintetico. Il nuovo metodo di ricostruzione del reddito si applica agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati a partire dal 2009, mentre per quelli precedenti valgono le vecchie regole.
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In funzione il nuovo redditometro: fari puntati sugli scostamenti significativi tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata, ma solo se il gap è di almeno il 20%. Nella selezione dei contribuenti a maggior rischio di evasione, l'Amministrazione finanziaria prenderà in considerazione solo spese e dati certi (presenti in Anagrafe tributaria o nella dichiarazione dei redditi) e non terrà conto delle spese medie Istat, che, pertanto, non verranno prese in considerazione nel calcolo dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito ricostruito.L'Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare con le istruzioni operative del nuovo accertamento sintetico. Il nuovo metodo di ricostruzione del reddito si applica agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati a partire dal 2009, mentre per quelli precedenti valgono le vecchie regole. Il nuovo redditometro non applica coefficienti alle singole voci, ma la spesa vale per il suo ammontare. Saranno selezionate le posizioni di quei contribuenti per i quali è emerso un significativo scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute rientranti tra le "spese certe" (presenti nell'Anagrafe tributaria oindicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi) e le "spese per elementi certi" (le spese per mantenere i beni presenti in Anagrafe, quali l'abitazione o i mezzi di trasporto). Ciò permette di incentrare il contraddittorio su dati certi e situazioni di fatto oggettivamente riscontrabili, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'incidenza delle presunzioni. Nella fase istruttoria, il nuovo redditometro mette a confronto la spesa complessiva ed effettiva del contribuente con il reddito dichiarato. Per fare ciò, prende in considerazione: le spese certe sostenutedirettamente dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico risultanti dall'Anagrafe tributaria o indicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi; le spese per elementi certi, ottenute applicando la valorizzazione ai dati certi (le spese per mantenere i beni presenti in Anagrafe: abitazione, mezzi di trasporto, eccetera); la quota relativa agli incrementi patrimoniali; la quota del risparmio formatasi nell'anno. Solo nel caso in cui il contribuente non fornisca le necessarie indicazioni in relazione alle spese sopra elencate, l'ufficio prenderà in considerazione anche le spese correnti, quantificabili in base alla media Istat, che concorreranno alla determinazione sintetica del reddito.Il nuovo metodo accertativo "raddoppia" i momenti di confronto con il cittadino. Fin dal primo incontro con l'Amministrazione, infatti, il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. Può provare, cioè, che le spese sostenute nell'anno sono state finanziate con redditi esenti osoggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta oppure con redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Inoltre, può fornire elementi per la rettifica dei dati e per l'integrazione delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria, dimostrare con prove dirette che le spese certe attribuite hanno un diverso ammontare o che sono state sostenute da terzi. Se le sue indicazioni sono esaustive, l'attività di controllo si chiude già in questa prima fase. In caso contrario, il contribuente riceve un nuovo invito al contraddittorio, con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesioneai contenuti dell'invito. Solo se Amministrazione e contribuente non riescono a trovare l'accordo, l'ufficio emette l'avviso di accertamento.
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