mercoledì 20 aprile 2011

Una norma della Finanziaria 2010 prevede l'allargamento delle possibilità di ricorso alla somministrazione per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Federico Vione, presidente di Assolavoro: risultati straordinari. Ora si può sperimentarla su vasta scala

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Si chiama «acausalità» ed è la «leva» con la quale è stato possibile ricollocare decine di migliaia di lavoratori in mobilità. La novità è contenuta nella Finanziaria 2010 (la legge 191/2009), che prevede un ulteriore ampliamento dei casi di utilizzo dei contratti di somministrazione (l’acausalità, appunto) finalizzato a favorire il reinserimento produttivo delle persone inserite nelle liste di mobilità.Una sperimentazione che ha dato i suoi frutti. Lo scorso anno sono stati ben 26.531 coloro che hanno ritrovato un’occupazione grazie alle Agenzie per il lavoro. E circa uno su quattro ha più di 44 anni. Positiva anche la performance degli altri indicatori: la durata media delle missioni (53 giorni) è sopra la media del settore (45 giorni) mentre il numero di missioni per lavoratore è più basso (1,5 contro 2,3). I lavoratori provenienti dalle liste di mobilità, quindi, fanno meno missioni ma di durata maggiore. I dati, elaborati su un campione di Agenzie rappresentativo del 68% del mercato e proiettati sull’intero settore, dimostrano che il mercato ha premiato la sperimentazione dell’«acausalità». Una sperimentazione che si è tradotta in vantaggi per tutti, soprattutto per i lavoratori espulsi dal mercato che attraverso le Agenzie hanno accesso a nuove opportunità di occupazione, potendo contare anche su un sistema di formazione finalizzata, che migliora le competenze possedute e ne permette l’acquisizione di nuove. «I risultati relativi alla possibilità di assumere i lavoratori in mobilità sono straordinari – spiega Federico Vione, presidente di Assolavoro, l’Associazione nazionale Agenzie per il lavoro –. È il segnale che le novità introdotte con la Finanziaria 2010 guardavano nella giusta direzione e la conferma del ruolo centrale che le Agenzie per il lavoro sono in grado di svolgere nelle politiche attive per il lavoro, attraverso una formazione mirata e nuove opportunità sia per i giovani che per quei lavoratori che potrebbero avere serie difficoltà a ricollocarsi. Visti i risultati ottenuti attraverso la liberazione da un vincolo non presente in altri Paesi europei, qual è la previsione di una causa specifica per il singolo contratto di somministrazione, ora ci può essere spazio per una sperimentazione su più vasta scala». La acausalità aggiunge semplicemente opportunità. In particolare la possibilità che, tra le forme di lavoro flessibile, la somministrazione – l’unica fattispecie di lavoro temporaneo che garantisce gli stessi diritti, le stesse tutele e la stessa retribuzione del lavoro standard, oltre a numerose prestazioni aggiuntive – possa avere una maggiore diffusione, paragonabile a quella che c’è in altri Paesi europei, limitando così il ricorso a forme di lavoro sottotutelato come finte collaborazioni e partite Iva, lavoro sottopagato dalle cooperative spurie, abuso dei contratti a progetto. «Questi segnali – conclude Vione riferendosi al buon numero di ricollocati in tempo di crisi – indicano non solo una ripresa, ma anche una crescente attenzione del mercato verso la specializzazione e la professionalità dei lavoratori. Il lavoratore in mobilità porta spesso con sé competenze, esperienza, conoscenza pratica e specializzata. Attrae le imprese, troppo spesso frenate dal timore di compiere scelte sbagliate nella selezione del personale, soprattutto quando si trovano di fronte a persone con una lunga esperienza lavorativa. La somministrazione consente di colmare un bisogno reciproco di sperimentarsi e rappresenta solo un primo passo, di fondamentale importanza, per la stabilizzazione del lavoratore. Più in generale, tuttavia, è necessario spostare l’attenzione dalle tutele nel singolo posto di lavoro a quelle nel mercato del lavoro. Sono le politiche attive efficaci, i servizi efficienti di ricollocamento la vera garanzia di continuità lavorativa».
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