mercoledì 28 dicembre 2022
In questo modo può ottenere a proprie spese (cioè pagando) il riconoscimento ai fini contributivi di periodi “scoperti” dal punto di vista previdenziale
Possibile il riscatto della laurea ai fini pensionistici

Possibile il riscatto della laurea ai fini pensionistici - Archivio

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Il professionista può riscattare due volte la propria laurea ai fini pensionistici. Infatti, il divieto di riscattare periodi già coperti da contributi di qualunque tipo (lavoro, figurativi, volontari, riscatto) vige soltanto all’Inps, ossia per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori autonomi e per i professionisti “senza cassa” (che per questo si iscrivono alla Gestione Separata Inps). Il divieto non riguarda, invece, le casse dei professionisti; per cui, un periodo di studio già riscattato presso una cassa, può essere di nuovo riscattato all’Inps. Il riscatto consente al lavoratore di ottenere a proprie spese (cioè pagando) il riconoscimento ai fini contributivi di periodi “scoperti” dal punto di vista previdenziale: periodi per i quali, in altre parole, non ha accrediti contributivi. Il riscatto è sempre oneroso, salvo l’agevolazione del riconoscimento di sconti fiscali, perché le somme pagate si deducono dal reddito consentendo di recuperare parte della spesa di riscatto dalle minori tasse pagate. Quello della laurea è la forma più diffusa di riscatto. Consente di recuperare ai fini contributivi il periodo del corso legale di studio universitario. Le condizioni sono due: avere già versato un contributo almeno ai fini pensionistici; avere conseguito un diploma universitario. Pertanto, al riscatto non è ammesso chi non ha ancora cominciato a lavorare, né chi, pur avendo seguito gli studi universitari, non abbia raggiunto la laurea (la prima condizione è ora mitigata, mediante la possibilità del “riscatto in attesa di posto di lavoro”). Il riscatto riguarda gli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso legale di studi, con esclusione dei periodi “fuori corso”. Il riscatto può essere anche parziale, cioè singoli anni del corso legale di studi (esempio: due anni solo invece di quattro come previsti dal corso di laurea). In via di principio, la normativa dispone che, ai fini del riscatto, i periodi del corso di laurea non devono risultare già coperti da contributi obbligatori, figurativi, da riscatto o volontari, non solo nel fondo di previdenza in cui è diretta la domanda, ma anche negli altri regimi previdenziali: fondo lavoratori dipendenti; gestioni speciali per i lavoratori autonomi; fondi sostitutivi ed esclusivi Ago; gestione separata. È il requisito di “scopertura contributiva” del periodo da riscattare, per la cui verifica è fatta riguardo alla forma di previdenza gestita dall'ente presso cui risulti già valutato il periodo. Ne consegue, quindi, che i periodi di corsi legali di studio universitari già oggetto di valutazione presso le “casse di previdenza”, poiché non espressamente richiamati dalla normativa, possono essere ammessi a riscatto nell'ambito delle forme di previdenza gestite dall’Inps: l’avvocato che ha riscattato la laurea presso la sua cassa di previdenza, qualora diventi un insegnante (con iscrizione all’Inps) potrà riscattare di nuovo la laurea, cioè anche presso quest’ultimo ente di previdenza.

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