martedì 10 agosto 2021
A partire da gennaio 2022, l’importo sarà rideterminato applicando le riduzioni (ognuna del 3%) corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi
Fino a dicembre "bonus" per i lavoratori che ricevono la Naspi

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Per ricevere la Naspi piena, fino a dicembre, non serve fare domanda. L’Inps, infatti, riconosce d’ufficio il «bonus», consistente nella sospensione della riduzione dell’importo dell’indennità di disoccupazione dei lavoratori dipendenti (in sigla Naspi), che altrimenti comporta il taglio di un 3% a partire dal quarto mese di percezione. Il bonus si applica alle Naspi in corso di fruizione al 1° giugno e a quelle decorrenti nei mesi da giugno e settembre, anche nell’ipotesi di erogazione una tantum. A partire da gennaio 2022, l’importo sarà rideterminato applicando le riduzioni (ognuna del 3%) corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. A spiegarlo è lo stesso Inps nella circolare n. 122/2021.

La Naspi è l’indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori che perdono involontariamente il proprio lavoro, anche per dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in seguito alla procedura conciliativa dei licenziamenti. L’importo è pari al 75% della retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni (entro fissati limiti minimo e massimo); a partire dal quarto mese, l’importo viene ridotto in misura del 3% per ogni mese di percezione (art. 4, comma 3, dlgs n. 22/2015).

Il decreto Sostegni-bis (dl n. 73/2021 convertito dalla legge n. 106/2021) ha previsto che, per le indennità Naspi in corso di erogazione al 1° giugno, sia sospesa l’ulteriore applicazione del meccanismo di riduzione, così disponendo che dal 1° giugno fino al 31 dicembre 2021 resti invariato l’importo in pagamento al 1° giugno, senza cioè l’ulteriore abbattimento del 3% per i mesi da giugno a dicembre 2021. Sempre il decreto Sostegni-bis, altresì, ha previsto che, anche per le indennità Naspi con decorrenza dal 1° giugno al 30 settembre non trovi applicazione il meccanismo di riduzione. Pertanto, le indennità decorrenti dal 1° giugno al 30 settembre 2021 saranno erogate fino al 31 dicembre nella misura base. Le indennità Naspi con decorrenza dal 1° ottobre, invece, subiranno la decurtazione, ogni mese in misura del 3%, a partire dal quarto di fruizione.

Per il riconoscimento del bonus, precisa l’Inps, i beneficiari non devono presentare alcuna domanda, perché la sospensione è applicata d’ufficio. Inoltre, il bonus, cioè la sospensione del meccanismo di riduzione, si applica pure nelle ipotesi di liquidazione della Naspi in forma anticipata e in un’unica soluzione.

Il decreto Sostegni-bis, infine, ha previsto che dal 1° gennaio 2022 troverà nuovamente piena applicazione il meccanismo di riduzione. Pertanto, l’Inps procederà a rideterminare l’importo per le successive mensilità da gennaio 2022, applicando tutte le riduzioni (ciascuna in misura del 3%) corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Si ipotizzi per esempio la corresponsione di un’indennità Naspi di 1.000 euro a partire dal 1° luglio. L’Inps procederà a erogare l’importo pieno (cioè 1.000 euro) per i mesi da luglio a dicembre 2021. A partire dal 1° gennaio 2022, invece, l’Inps applicherà quattro riduzioni, ognuna del 3%: tre per l’anno 2020 (mesi di ottobre, novembre e dicembre) e una per l’anno 2021 (gennaio).



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