mercoledì 27 ottobre 2021
Ha decorrenza immediata quando il datore dichiara che non può adibire la lavoratrice in gravidanza a diverse mansioni
Maggiori tutele per le lavoratrici in gravidanza

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L’interdizione anticipata dal lavoro per maternità difficile ha decorrenza immediata quando il datore di lavoro dichiara che non può adibire la lavoratrice in gravidanza a diverse mansioni. In ogni altro caso di maternità a rischio, invece, l’interdizione viene disposta entro sette giorni dalla domanda e, di conseguenza, la decorrenza scatta dal provvedimento di autorizzazione. A precisarlo è stato l’Inl-Ispettorato nazionale del lavoro (nota prot. n. 1550/2021) nel rispondere ad alcune questioni sollevate dagli uffici territoriali, che hanno il compito di autorizzare alle lavoratrici l’astensione anticipata dal lavoro, in merito alla cosiddetta "interdizione per maternità".

Il Testo Unico sulla maternità (dlgs n. 151/2021) tutela le lavoratrici madri anche attraverso misure di protezione sulle condizioni di lavoro e sulle mansioni svolte, riconoscendo l’astensione dal lavoro fin dal periodo di gravidanza. In particolare, è fatto divieto di adibire al lavoro le donne, (salvo eccezioni tra cui l’«interdizione»), durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto (sono i cinque mesi di «congedo di maternità»). Il TU (art. 17, comma 2) abilita gli ispettorati territoriali del lavoro ad autorizzare l’anticipo e il posticipo dell’astensione dal lavoro (è questa la cosiddetta «interdizione»: anticipata o posticipata ) nei seguenti casi:

a) gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che possano essere aggravate dalla gravidanza;

b) condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e bambino;

c) quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.

Con una prima questione è stato chiesto all’Inl di precisare la decorrenza dell’interdizione nei casi «b» e «c» precedenti, ossia se coincide con la data della domanda della lavoratrice o con quella del provvedimento di autorizzazione dell’ispettorato territoriale del lavoro. L’Inl precisa che l’astensione decorre dalla data di adozione del provvedimento di autorizzazione, il quale va emanato dall’ispettorato territoriale entro sette giorni dalla ricezione della documentazione. Tuttavia, c’è una sola ipotesi, precisa ancora l’Inl, in cui l’ispettorato può disporre l’immediata decorrenza ed è questa: «ferma restando la facoltà di successivi accertamenti, l'Ispettorato del lavoro può disporre immediatamente l'astensione dal lavoro allorquando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice (...), produca una dichiarazione di quest'ultimo nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, la impossibilità di adibirla ad altre mansioni» (art. 18 del dpr n. 1026/1976).

Rispondendo al secondo quesito, relativo alle nascite premature, l’Inl precisa che i giorni antecedenti la data presunta del parto non fruiti a titolo di «astensione obbligatoria» (i cinque mesi di congedo ordinario) vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto anche nelle ipotesi d’interdizione fino al settimo mese dopo il parto. Pertanto, i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto. A tal fine, aggiunge infine l’Inl, nei provvedimenti d’interdizione va indicata la data effettiva del parto dalla quale decorrono i sette mesi di interdizione post partum ai quali sommare i giorni non goduti a causa del parto prematuro.

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