martedì 16 maggio 2017
Previste sanzioni per il lavoratore che non si reca dal medico per far modificare il certificato originale. E il datore che fa rientrare anticipatamente il dipendente viola le norme sulla sicurezza
Malattia: ecco le nuove regole per il rientro anticipato
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Medici e lavoratori avvisati: sulla malattia, attenzione a fare i furbi con l’Inps. I medici che ignorano l’invio online del certificato medico di malattia di un dipendente, d’ora in avanti saranno segnalati alle Asl di competenza ai fini dell’adozione dei provvedimenti disciplinari (che possono anche arrivare al licenziamento!). I lavoratori che omettano di presentare un nuovo certificato in caso di rientro anticipato al lavoro saranno sanzionati con le stesse multe previste per le assenze alle visite di controllo (trattenuta dal 50% al 100% dell’indennità di malattia). Un ammonimento, infine, anche alle imprese: far entrare in azienda i dipendenti in malattia significa violare le norme sulla sicurezza lavoro (Tu).

Le indicazioni dell’Inps, rese nella circolare n. 79/2017, riguardano i certificati di malattia e, in particolare, l’ipotesi di rientro anticipato al lavoro. Il certificato medico, spiega l’Inps, serve per il diritto a due tutele: per giustificare l’assenza da lavoro e per il diritto all’indennità. Oggi i certificati viaggiano online: i medici, infatti, sono tenuti a inviarli telematicamente all’Inps e al datore di lavoro; solamente in ipotesi residuali (esempio: mancanza di internet) possono ancora rilasciarlo su carta.
Nonostante ciò, l’Inps segnala non pochi casi d’inadempienza da parte dei medici curanti, che cioè rilasciano certificati su carta. Nel ribadire che l’inosservanza dell’invio telematico è, oltre che violazione della normativa, una fattispecie d’illecito disciplinare per i medici dipendenti da strutture pubbliche o per quelli convenzionati, l’Inps invita a segnalare alle aziende sanitarie locali (Als) di competenza le inadempienze riscontrate. E ricorda che ai sensi dell’art. 55-septies del dlgs n. 165/2001 l’inosservanza, se reiterata, comporta a carico del medico il licenziamento o la decadenza dalla convenzione.

Il certificato medico, spiega ancora l’Inps, come è obbligatorio per l’inizio o il prolungamento di una malattia, è altrettanto obbligatorio nell’ipotesi di guarigione anticipata. Il lavoratore, infatti, è tenuto a chiedere la rettifica del certificato in corso, per documentare correttamente il periodo d’incapacità temporanea al lavoro. La rettifica, a fronte di una guarigione anticipata, precisa l’Inps, è adempimento obbligatorio del lavoratore sia nei confronti dell’Inps (perché viene meno il diritto all’indennità) e sia nei riguardi del proprio datore di lavoro (ai fini della ripresa anticipata del lavoro). L’obbligo del lavoratore nei confronti dell’Inps va osservato prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa. E va fatto richiedendo la rettifica del certificato allo stesso medico che ha redatto il certificato che riporta la prognosi più lunga. In caso d’inosservanza (cioè, in caso di riscontro di ipotesi di ripresa anticipata del lavoro senza il certificato di rettifica), l’Inps applicherà le sanzioni previste per le assenze ingiustificate a visita di controllo.

Infine l’Inps dà un consiglio ai datori di lavoro. In presenza di certificato medico con prognosi ancora in corso non è possibile consentire al lavoratore di riprendere l’attività, senza violare la normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro. L’art. 2087 del codice civile, infatti, impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro, che sono dettagliate dal dlgs n. 81/2008 (Tu sicurezza). Pertanto, il dipendente assente per malattia che, ritenendosi guarito, intenda riprendere prima il lavoro rispetto alla prognosi del proprio medico curante, può essere riammesso in servizio soltanto se produce un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.

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