lunedì 12 giugno 2017
Scadenza in arrivo per chi, già a riposo, decide di "rimpinguare" i versamenti contributivi per perfezionare la propria posizione previdenziale. Ecco le condizioni per poterlo fare
Contributi volontari per il 2017: versamenti entro fine mese
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Entro fine mese va versata la prima rata dei contributi volontari per il 2017. Rispetto all’anno scorso c’è un lieve rincaro dovuto all’aumento delle aliquote di contribuzione: 14 euro per i dipendenti, 70 euro per i commercianti e artigiani e 155 euro per i collaboratori e gli altri lavoratori parasubordinati (unica eccezione dei professionisti senza cassa). Come sempre, a fare i conti è l’Inps (circolare n. 12/2017) nel ricordare la prima scadenza di versamento che è relativa al 1° trimestre 2017 (gennaio – marzo).

La volontaria coinvolge poco meno di due milioni di ex lavoratori (interessate soprattutto le donne) che hanno scelto di continuare l’assicurazione pagando in proprio. Sono chiamati così, “contributi volontari”, per marcare l’aspetto di non essere obbligatori, nel senso che il loro versamento è scelto “volontariamente” (appunto) dal lavoratore. Ma perché chi ha perso il lavoro può trovare convenienza a pagare i contributi? Le motivazioni sono due: per perfezionare i requisiti per il diritto a una pensione e per incrementare l’importo della pensione, se i requisiti sono già perfezionati. Un terzo suggerimento arriva dall’esperienza. Molto spesso, il Legislatore prevede norme di favore per i lavoratori che versano i contributi volontari; ad esempio, con la riforma Fornero che ha fortemente innalzato i requisiti (età) per andare in pensione, sono stati esentati coloro che risultano autorizzati a versare i contributi volontari (esodati). Dunque, mettersi l’autorizzazione alla volontaria in tasca (che non vuol dire necessariamente anche effettuare i pagamenti) può essere uno scudo protettivo da future novità di riforma delle pensioni.

Per poter effettuare i versamenti volontari occorre avere l’autorizzazione dall’Inps o da altro ente previdenziale cui si appartiene, il cui rilascio è però subordinato alla cessazione ovvero all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo. Inoltre, occorre far valere uno dei seguenti requisiti:
• almeno 5 anni di contributi (pari a 260 contributi settimanali ovvero a 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
• almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.



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