lunedì 19 agosto 2019
L’Istituto di previdenza ha attivato sul “Portale del cittadino” nuove funzionalità che consentono di variare le mensilità
Ecco come si può modificare il Bonus asili nido
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Il bonus asili nido si può modificare. L’Inps, infatti, ha attivato sul “Portale del cittadino”, che è raggiungibile dal sito internet (www.inps.gov.it), nuove funzionalità che consentono di variare le mensilità del bonus asilo nido richieste nelle domande presentate dall’anno 2019. Lo rende noto con il messaggio n. 3007/2019.

Alla terza esperienza, il bonus asilo nido è un aiuto economico erogato dall’Inps ai genitori del valore massimo di 1.500 euro, in due ipotesi: a sostegno del pagamento delle rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (“contributo asilo nido”); a sostegno dell’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche. Il contributo è erogato in 11 mensilità, per cui vale 136,37 euro per 10 mesi e 136,30 l’ultimo mese, dietro presentazione di ricevuta di spesa. Stesso importo (1.500,00 euro), non frazionato in mensilità, può essere richiesto a sostegno dell’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini d’età inferiore tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido, perché affetti da gravi patologie croniche.

Nel recente messaggio, l’Inps spiega di rendere possibile variare le mensilità originariamente indicate sulla domanda del bonus, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della documentazione di spesa (per le domande presentate nel 2019, quindi, entro il 1° aprile 2020). È possibile effettuare una sola variazione per ogni mensilità prenotata in domanda. In particolare, con il servizio “Sostituzione mensilità richieste” si può sostituire un mese indicato in domanda con un altro mese non ancora prenotato per lo stesso figlio minore. Con il servizio “Rinuncia mensilità richieste” è possibile rinunciare a uno o più mesi originariamente richiesti in domanda. Le variazioni, consentite per i soli mesi rispetto ai quali non è stato ancora disposto il pagamento, sono immediate e non soggette ad approvazione da parte dell’Inps. Resta comunque ferma la preesistente possibilità di utilizzare la funzione “Annullamento domanda” che permette di annullare una domanda protocollata in qualunque stato essa si trovi (“Protocollata”, “Da istruire”, ”Accolta”, “Respinta”).

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