venerdì 7 dicembre 2012
COMMENTA E CONDIVIDI
Ennesima puntata della telenovela che vede protagonisti Imu e non profit. A pochi giorni dal Dm 200/2012, il regolamento che avrebbe dovuto sciogliere tutti i nodi, e soprattutto dal termine di versamento dell’imposta, evidentemente qualcosa ancora non torna. Non i conti, quelli dell’erario almeno, che probabilmente torneranno. Per esserne sicuro il Ministero delle Economia e delle Finanze si è preoccupato, con la Risoluzione n.1/DF del 3 dicembre, di chiarire che le norme che trattano dell’applicazione proporzionale dell’Imu nei casi di utilizzazione mista degli immobili si applicano solo dal 2013. Insomma, per il 2012 l’esenzione riguarda gli immobili dove, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Dm 200/2102, si svolgono esclusivamente attività che hanno i caratteri per essere considerate non commerciali. L’uso promiscuo per il 2012 costringe invece al pagamento dell’Imu sull’intero valore dell’immobile, a prescindere dal fatto che sia destinato promiscuamente ad attività commerciali e non commerciali. Il timore che da incertezze potessero derivare perdite di gettito è evidente se si considera che la norma di riferimento sul punto era chiarissima da sola. Il comma 2 dell’art. 91-bis del d.l. 1/2012 prevede che per il 2012 l’esenzione si applichi solo per gli immobili adibiti esclusivamente ad attività considerate non commerciali. Ovvero alle porzioni destinate esclusivamente a tali attività purché munite di autonomia funzionale e reddituale permanente. Cioè quando hanno autonoma identità catastale. Altrettanto esplicitamente il comma 3 prevede il versamento proporzionale per gli immobili a destinazione mista solo per gli anni dal 2013 in avanti. Come spesso accade resta la parte più concreta del problema. Cioè l’incertezza che ancora grava sulla tassazione Imu degli immobili destinati a talune attività. Per esempio quelle didattiche ed educative. Se per le attività socio sanitarie dovrebbe essere sufficiente la convenzione con il servizio pubblico a garantire l’esenzione, essendo ammessi i meccanismi di compartecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento, per le scuole la situazione non è altrettanto chiara. L’esenzione spetta quando la retta può essere considerata simbolica e copre solo una parte dei costi dell’attività. L’ipotesi potrebbe sussistere per le fasi primarie del ciclo di istruzione obbligatorio. Le scuole dell’infanzia e quelle elementari godono infatti spesso di contributi comunali sufficienti a porre a carico delle famiglie rette di entità ridotta. Man mano che si procede lungo il percorso educativo i contributi invece scendono e le rette salgono. E per molte ragioni gli istituti scolastici paritari coprono con rette variabili più fasi del percorso formativo. Ecco, in queste situazioni per il 2012 non c’è scampo. Se l’immobile è destinato senza frazionamenti a più cicli formativi dei quali solo alcuni, pur con tutta l’incertezza, possono essere considerati esenti, a termini del Dm 200 l’Imu per quest’anno è comunque dovuta per intero. Ove invece la scuola operi solo nei cicli inferiori e disponga di finanziamenti pubblici adeguati, potendo praticare rette effettivamente simboliche (se rapportate alla responsabilità e all’onere di educare e accudire bambini, ci chiediamo?), l’esenzione dovrebbe competere per intero. Usiamo il condizionale perché le nostre sono considerazioni di buon senso che non possono sciogliere l’incertezza che neppure la risoluzione affronta. Il Ministero ritiene invece necessario chiarire che gli enti ecclesiastici per applicare l’esenzione devono necessariamente adottare entro il 31 dicembre un regolamento che garantisca il loro carattere non lucrativo e la loro vocazione solidaristica. Nel farlo il Ministero riconosce, lo prevedono le norme concordatarie, la peculiarità genetica degli enti ecclesiastici ed esclude dunque che debbano munirsi di statuti adeguati. Viene comunque loro chiesto, e può starci, di adottare a strettissimo giro con scrittura privata registrata idonei regolamenti. Resta qualche perplessità sulla fonte normativa, una risoluzione, con la quale questo obbligo è precisato. L’unico precedente è il cosiddetto ramo Onlus degli enti ecclesiastici. Ma nell’occasione si trattava di un decreto legislativo, il n. 460 del 1997. Bello sarebbe nel dubbio, su entrambe le questioni, poter decidere per il giusto. Ma forse è proprio il giusto ad essere in discussione. ​​
© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: