martedì 12 febbraio 2013
COMMENTA E CONDIVIDI
La scelta di Benedetto XVI è la più evidente manifestazio­ne del principio che regge tutta la struttura della Chiesa: «Tra i fedeli di Cristo ogni incarico è fatto per servire e non per essere serviti». A sottolinearlo è il professor Manuel Jesús Arroba Conde, docente ordinario di Diritto canonico alla Pon­tificia Università Lateranense, che ricorda le radici teologiche e giuridiche del gesto compiuto ieri dal Papa. Benedetto XVI, infatti, ha rinunciato al suo «ufficio», secondo quanto previsto dal secondo paragrafo del canone 332 del Codice di diritto ca­nonico.
Professore, che significato ha questo canone? Va detto che quello del Romano Pontefice, da un punto di vi­sta strettamente giuridico, è configurato come un ufficio ec­clesiastico. E per ogni ufficio, da quello del parroco a quello «supremo» del Papa, è prevista la rinuncia. Tale possibilità s’in­serisce non in una logica di potere ma di responsabilità nei confronti della missione legata all’ufficio stesso. Chi viene no­minato a un ufficio, infatti, è al servizio della missione affida­tagli, non viceversa, e ne risponde davanti a Dio. Meglio usare quindi il termine «rinuncia» e non «dimissioni»? Direi che il termine «rinuncia» da un punto di vista canonico è più corretto. Esprime la presa di coscienza che non si è nelle condizioni di svolgere adeguatamente il compito affidato. D’al­tra parte nel Codice di diritto canonico, meglio che in altre realtà, è chiaramente espresso il fatto che gli uffici – anche il più elevato come quello del Papa – non esistono per se stessi ma per la cura delle anime. Così per tutti gli uffici, oltre al mo­do di assumere un incarico – nel ca­so del Pontefice attraverso l’elezio­ne da parte dei cardinali con suc­cessiva accettazione dell’eletto –, sono previsti anche i modi di per­derlo. Tra questi modi si annovera la rinuncia. Questo risponde anche a due dati del contesto attuale: l’al­lungamento della vita, non sempre con un corrispondente «vigore», e l’aumento delle sfide poste in mo­do immediato a chi svolge l’ufficio personale di guida suprema della Chiesa. Ma l’«ufficio del Papa» prevede condizioni particolari per la rinuncia? Come per tutti gli uffici ecclesiastici la rinuncia, come atto giu­ridico, deve essere compiuta attraverso un atto libero e nel pie­no delle proprie capacità. A differenza degli altri uffici, però, la rinuncia del Papa non richiede l’accettazione da parte del su­periore, essendo quella del Pontefice l’autorità suprema. E poi essa deve essere «debitamente manifestata», cioè deve essere pubblica. Ratzinger ha scelto un Concistoro per l’annuncio. Poteva far­lo anche in un altro contesto? Certo. Nel diritto la richiesta di una manifestazione pubblica della rinuncia – che non può restare una decisione privata – non è tradotta in una formalità concreta. L’annuncio di ieri ha qualche effetto giuridico immediato? L’unico effetto è che dal 28 febbraio alle ore 20 si passerà da u­na situazione di «Sede piena» a una di «Sede vacante» con tut­te le conseguenze giuridiche. Non esistono situazioni «inter­medie » e questo per garantire la normalità dello svolgersi del­la vita della Chiesa. Il ministero petrino, infatti, è centrale per la Chiesa ma non è il centro, che rimane Cristo. A regolare la si­tuazione di sede vacante, poi, è la Costituzione apostolica «U­niversi Dominici gregis» di Giovanni Paolo II. Le norme per questo Conclave, quindi, saranno le stesse di quello del 2005? Sì, tranne per un punto: Benedetto XVI, infatti, ha modificato le norme, laddove permettevano dopo i primi tre giorni e altre 21 votazioni di eleggere il Pontefice con la sola maggioranza as­soluta (il 50 per cento più uno) dei voti. Ora saranno sempre necessari i due terzi dei voti. Questo perché la scelta del Pon­tefice dev’essere il più possibile fondata sulla comunione di tutta la Chiesa universale, rappresentata dai cardinali in Con­clave. Rispetto al caso della morte del Pontefice le procedure per la convocazione del Conclave sono diverse? No, sono le stesse. Dal momento in cui ci sarà la sede vacante si potranno avviare le procedure per l’elezione e il primo atto sarà la convocazione delle Congregazioni generali di tutti i car­dinali. Queste dovranno essere almeno tre: nella prima i por­porati giureranno mentre nelle due successive ascolteranno due meditazioni. Questo per garantire che l’elezione del Pon­tefice avvenga dopo un preciso percorso di discernimento. ​​
© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: