mercoledì 7 giugno 2017
Da domani in vigore il decreto che reintroduce l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza della scuola. Per i genitori ci sarà la possibilità dell'autocertificazione
Al via l'obbligo di vaccini, per la scuola basterà l'autocertificazione
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È stato pubblicato tra gli atti firmati sul sito del Quirinale il via libera del presidente della repubblica Sergio Mattarella al decreto vaccini. Si tratta del Decreto Legge 07/06/2017 su "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale": questa sera entrerà in Gazzetta Ufficiale e sarà in vigore già da domani, come ha spiegato il capo gabinetto del ministro Giuseppe Chinè.

Il decreto, fortemente voluto dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin, reintroduce l'obbligo di copertura vaccinale per essere iscritti a scuola. Sin dall'asilo nido. Dodici le vaccinazioni obbligatorie molte delle quali già figuravano nel calendario vaccinale come fortemente raccomandate. Previste sanzioni per chi non vaccina.

La “carta” dell'autocertificazione

La vera novità, rispetto alle norme annunciate ormai due settimane fa dal governo, è la possibilità dell'autocertificazione da parte dei genitori ai fini dell'iscrizione dei figli a scuola. Sia per l'avvenuta vaccinazione (in tal modo si ha tempo per presentare copia del libretto vaccinale fino al 10 luglio di ogni anno), sia per l'avvenuta richiesta di vaccinazione all'Asl di competenza (si è in lista d'attesa presso un centro vaccinale).

L'obbligo graduale: ecco lista e tempi

Le 12 vaccinazioni obbligatorie gratuite per i minori di età compresa tra zero e 16 anni previste dal decreto devono essere tutte obbligatoriamente somministrate ai nati dal 2017.

Ai nati dal 2001 al 2016, devono invece essere somministrate le vaccinazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascun anno di nascita. Precisamente:

- i nati dal 2001 al 2004 devono effettuare, ove non abbiano già provveduto, le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) e l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-haemophilus influenzae tipo B, raccomandate dal piano nazionale vaccini 1999-2000;

- i nati dal 2005 al 2011 devono effettuare, oltre alle 4 vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-haemophilus influenzae tipo B, previsti dal calendario vaccinale incluso nel piano nazionale vaccini 2005-2007;

- i nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, oltre alle 4 vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-haemophilus influenzae tipo B e l'anti-meningococcica C, previste dal calendario vaccinale incluso nel piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014;

- i nati dal 2017 devono effettuare, oltre alle 4 vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse, l'anti-haemophilus influenzae tipo B, l'anti-meningococcica C, l'anti-meningococcica B e l'anti-varicella, previste nel nuovo piano nazionale Prevenzione vaccinale 2017-2019.

Esenzioni e rinvii

Il decreto prevede che siano esonerati dall'obbligo di vaccinazione (valido per i minori di età compresa tra zero e 16 anni) i soggetti
immunizzati per effetto della malattia naturale (per esempio i bambini che hanno già contratto la varicella) e i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di Medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Inoltre, il vaccino è posticipato quando i soggetti si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio, quando si è in presenza di una malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre.

Cosa accade quest'anno

Sono dettate specifiche disposizioni transitorie per la fase di prima applicazione del decreto. Entro il 10 settembre 2017 per l'avvenuta vaccinazione: può essere presentata la relativa documentazione oppure un'autocertificazione; per l'omissione, il differimento e l'immunizzazione da malattia: deve essere presentata la relativa documentazione; coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione: devono presentare copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'Asl; entro il 10 marzo 2018 nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l'autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione.

Se non si vaccina: sanzioni, segnalazioni, divieti

Nel caso in cui il genitore/tutore non presenti alla scuola la documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione, l'esonero, l'omissione o il differimento, i bambini DA 0-6 ANNI non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell'infanzia. DA 6 A 16 ANNI possono accedere a scuola. In entrambi i casi il dirigente scolastico è tenuto a segnalare la violazione alla Asl entro dieci giorni.

In quest'ultimo caso la violazione dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione di significative sanzioni pecuniarie, da 500 a 7.500 euro, proporzionata alla gravità dell'inadempimento, ad esempio il numero di vaccinazioni omesse. Non si incorre nella sanzione se si fa somministrare il vaccino o la prima dose nel termine indicato dalla Asl nell'atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite.

Inoltre l'Asl competente deve segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni l'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei genitori. A seguito della segnalazione, sarà il magistrato a valutare se sussistono i presupposti per l'eventuale apertura di un procedimento.

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