venerdì 12 marzo 2010
Il Tar del Lazio ha accolto oggi la richiesta di sospensiva presentata da Sky e Telecom Italia Media -- società che controlla le emittenti del gruppo Telecom Italia -- riguardo alla parte del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che sospende i talk show in periodo elettorale.
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Il Tar del Lazio ha accolto oggi la richiesta di sospensiva presentata da Sky Italia e Telecom Italia Media - società che controlla le emittenti del gruppo Telecom Italia, tra cui La7 - riguardo al provvedimento dell'Agcom che ha esteso ai media privati il regolamento sulla par condicio predisposto per la Rai dalla Commissione parlamentare di Vigilanza. Lo hanno riferito fonti giudiziarie. L'ordinanza del Tribunale riguarda il passaggio della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che ha introdotto limitazioni ai talk show talmente rigide da portare alla loro interruzione in periodo pre-elettorale.Nello specifico, il Tribunale amministrativo regionale ha sospeso l'articolo 6 comma 2 del regolamento, che stabilisce che «i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo... si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, nonché al fine di garantire l'osservanza dei predetti principi, allo specifico criterio della parità di trattamento tra i soggetti e le diverse forze politiche».I giudici spiegano che la richiesta di sospensiva è stata accolta «considerato che a conclusione di una prima deliberazione propria della fase cautelare, risultano non sprovviste di profili di fondatezza del ricorso le censure dedotte avverso la delibera impugnata».L'udienza di merito è stata fissata per il 6 maggio. Sky Italia ha espresso in una nota «grande soddisfazione» per la decisione e ha annunciato che nei prossimi giorni continuerà a proporre dei «faccia a faccia» tra i candidati alla presidenza delle Regioni.«La decisione del Tar di oggi ristabilisce il principio della libertà di espressione e tutela anche quello del libero mercato, previsti entrambi dalla Costituzione italiana», si legge nella nota. Il Tar ha invece respinto il ricorso presentato da Federconsumatori contro il regolamento della Vigilanza in vigore per la Rai perché «sussistono profili di inammissibilità del gravame per la parte in cui è impugnato il regolamento... approvato dalla Commissione parlamentare di Vigilanza nella seduta del 9 febbraio 2010, in relazione alla natura parlamentare dell'organo che ha adottato l'atto impugnato». Le richieste sono state discusse dalla III sezione ter del Tar del Lazio.

 

 

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