giovedì 18 febbraio 2016
«Dietro la stepchild l'adozione piena»
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Stepchild adoption come preludio di altri interventi legislativi finalizzati a mettere sullo stesso piano in modo definitivo matrimonio eterosessuale e coppie gay? L’esempio del-l’Austria, dove già era in vigore la stepchild adoption, e dove la Corte costituzionale un anno fa ha deciso di fare un ulteriore passo in avanti, dichiarando che una coppia omosessuale dev’essere assimilabile dal punto di vista genitoriale a una coppia eterosessuale, alimenta timori legittimi. Preoccupazioni in buona parte confermate da Andrea Nicolussi, docente di diritto privato e di diritto della famiglia e dei minori, all’Università Cattolica di Milano che teme soprattutto due derive: l’affermarsi di una certa ideologia dell’indifferenziato e l’autodeterminazione riproduttiva, che finirà per spezzare il filo delle generazioni. Dobbiamo attenderci che anche in Italia, una volta introdotta la stepchild adoption, la Corte costituzionale possa fare prima o poi un passo in avanti? In realtà, l’adozione del figlio del partner non è l’adozione piena e il rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto della famiglia in Italia potrebbero proteggere il nostro diritto da facili omologazioni. Inoltre, la disciplina austriaca dell’adozione è in parte diversa da quella italiana. Tuttavia ogni timore è legittimo, specialmente per via del diffondersi di una certa ideologia dell’indifferenziato che sbiadisce i confini ed elimina le distinzioni ragionevoli. Purtroppo essa trova spesso una sponda nella Corte europea dei diritti dell’uomo. In Italia del resto il codice civile riconosce già alle coppie di conviventi, anche omosessuali, una lunga serie di diritti (anagrafe, assistenza sanitaria, permesso retribuito, assistenza ai detenuti, figli, locazioni, ecc.). Invece di avventurarsi in un testo che ricopia pari pari la legge sul matrimonio, sostituendo alla parola 'coniugi' quella di 'conviventi', non sarebbe stato più semplice radunare in un testo unico tutte queste prerogative già esistenti?Personalmente credo che questo modello andrebbe bene per le coppie eterosessuali conviventi per le quali la disciplina potrebbe fondarsi su un principio generale di tutela degli affidamenti e delle responsabilità. Ho delle perplessità invece all’equiparazione tra coppie eterosessuali e coppie omosessuali. Per queste ultime, mi sembra preferibile una strada distinta. Se venisse approvata una legge che ricalca, come detto, quella del matrimonio, è possibile che la Corte europea dei diritti possa dire: avete dato dei diritti alle coppie conviventi dello stesso sesso che sono analoghi a quelli che nel codice civile hanno le coppie sposate, quindi dovete assegnare loro anche tutti gli altri diritti, adozioni comprese? Certo, anche nella sentenza austriaca si tende a svolgere un simile argomento, ma la sfida della cultura contemporanea dovrebbe essere quella di distinguere le relazioni fra soli adulti dalle relazioni degli adulti con i bambini che non hanno voce e che quindi meritano una tutela adeguata senza scivolate ideologiche. In Italia il principio della bigenitorialità significa che i bambini vanno tutelati anzitutto nel loro rapporto con la loro madre e il loro padre. Con un’applicazione estensiva dell’articolo 44 della legge 184 del 1983 sulle adozioni che permette appunto l’adozione 'in casi particolari' di persone che altrimenti non sarebbero adottabili, i tribunali italiani hanno già deciso in 14 casi di applicare una sorta di stepchild adoption, spesso riconoscendo la legittimità di sentenza pronunciate all’estero. Quindi non cambierebbe molto con una legge che sancisse ciò che già avviene nella prassi? In realtà la legge paradossalmente smentisce certe sentenze che forzano in modo inaccettabile l’art. 44 della legge sull’adozione. L’errore di fondo del ddl Cirinnà è piuttosto l’omologazione, perché ammette la cosiddetta stepchild adoption del partner senza coerenza con la ratio della stepchild del coniuge e senza richiedere una relazione significativa del bambino col partner. Di qui la possibilità che diventi la via per una filiazione per escamotage. Avrei preferito il modello svizzero dell’assistenza del partner nei doveri di cura genitoriale. A questo proposito le associazioni che si occupano di adozioni e che da tempo sollecitano una riforma della legge, sostengono che sarebbe necessario introdurre un articolo che dicesse in modo esplicito che si possono adottare solo i minori dichiarati adottabili, modificando così l’articolo 44 dell’attuale norma. È d’accordo?Forse è una soluzione eccessiva. Mi pare che l’aspetto importante sia il bene del bambino che, pur non essendo adottabile, può trovarsi in una relazione significativa con una persona adulta che si prende cura di lui. In tal caso potrebbe essere opportuno valorizzarla anche giuridicamente, ma in modo adeguato e nel rispetto dell’identità del bambino e dei suoi bisogni. Altrimenti, rimane sempre il rischio che si anteponga l’interesse dell’adulto al bisogno del bambino. Temo in particolare l’ideologia dell’autodeterminazione riproduttiva, che pretende di dissociare la filiazione dalla sua base naturale spezzando le generazioni e riducendo il figlio a mezzo della realizzazione personale dell’adulto.

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