giovedì 29 luglio 2010
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Sentenza storica del Tar di Catanzaro nella lotta alle discriminazioni e per l'affermazione del principio di pari opportunità per uomini e donne in materia di accesso al lavoro: su ricorso presentato dalla lavoratrice e con l'intervento ad adiuvandum della consigliera regionale di parità della Calabria Stella Ciarletta il Tribunale Amministrativo Regionale ha disposto l'annullamento della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 2 posti come dirigente biologo presso l'Arpacal, nonchè dei provvedimenti amministrativi con i quali l'Amministrazione ha escluso la ricorrente dalla prova orale in quanto in stato di gravidanza, violando così un principio costituzionale nonchè la normativa in vigore in materia di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni di genere, contenuta nel Codice sulle Pari Opportunità tra uomo e donna.«La sentenza - secondo la consigliera - assume un significato strategico, condannando una grave discriminazione operata dalla Commissione nell'escludere la concorrente dal concorso solo perchè in stato di gravidanza. È importante ricostruire brevemente i fatti: la dottoressa si iscrive al concorso e, superata la prova scritta, viene ammessa all'orale; la data di convocazione coincide con il periodo del parto e la concorrente chiede di posticipare l'orale a un giorno successivo. La Commissione esclude tale possibilità, ma concede di poter effettuare l'esame lo stesso giorno ma in un'altra sede più vicina alla donna, e malgrado la stessa accetti, suo malgrado, tale proposta, non le viene mai comunicata la sede dell'esame e, ironia della sorte, partorisce proprio il giorno prima. Dopo di che il silenzio dell'Amministrazione, che si interrompe solo con la pubblicazione della graduatoria finale del concorso». È evidente come la Commissione abbia ignorato le legittime richieste della concorrente, andando in aperto contrasto con i principi costituzionali di parità uomo donna sul lavoro e in particolare del Codice Pari Opportunità laddove vieta, all'art. 27, trattamenti discriminatori nell'accesso al lavoro. In tal senso, scrive il Tar nel provvedimento "l'applicazione concreta di tali enunciazioni imponeva, nella specie, allaCommissione di consentire alla ricorrente di svolgere la prova orale successivamente al parto e nel rispetto delle condizioni di salute della madre e del bambino».
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