martedì 21 maggio 2019
L'atto era stato voluto dal ministro Salvini. Ma per i giudici se esistevano motivi di cattiva amministrazione la partecipazione al programma non avrebbe dovuto essere rinnovata al momento opportuno
Un'immagine di Riace prima che venisse annullata la partecipazione al programma Sprar (Ansa)

Un'immagine di Riace prima che venisse annullata la partecipazione al programma Sprar (Ansa)

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Il Tribunale amministrativo della Calabria ha accolto il ricorso del Comune di Riace, annullando il provvedimento del ministero dell'Interno che aveva escluso l'amministrazione locale dallo Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Il ricorso era stato a gennaio dopo che, ad ottobre il Viminale, diretta da Matteo Salvini, aveva radatto una circolare che stabiliva il trasferimento in blocco degli ospiti del sistema di accoglienza e intimava al Comune la rendicontazione di tutte le spese. LEGGI QUI

Per giudici i rilievi non potevano valere a posteriori, dopo che lo Sprar era stato già riconfermato per un secondo triennio al Comunq di Riace. «Ritiene il Collegio che i riconosciuti ed innegabili meriti del "sistema Riace" abbiano giocato un ruolo decisivo nel ritenere superate (e non penalizzanti) le criticità rilevate nel precedente triennio, le quali però non avrebbero potuto essere recuperate a posteriori, per motivare la revoca, se non rinnovando per intero il procedimento». È quanto scrivono i magistrati del Tar - sezione di Reggio Calabria nel provvedimento con il quale hanno annullato la decisione del ministero dell'Interno di revocare il comune di Riace dal sistema Sprar.

Per i giudici, quindi, sono fondati due motivi del ricorso «in quanto la decurtazione del punteggio è avvenuta senza il rispetto delle forme e condizioni stabilite in ordine alla previa diffida, e la conseguenziale revoca dei contributi è stata disposta sulla base di rilievi concernenti essenzialmente il progetto attuato nel triennio 2014/2016, in palese contraddizione con la circostanza che nel dicembre 2016, in presenza dei medesimi rilievi, lo stesso progetto era stato autorizzato dall'amministrazione alla prosecuzione».

I giudici hanno invece rigettato altri punti del ricorso, sostenendo, tra l'altro, che «i ritardi nell'erogazione dei finanziamenti previsti sono una conseguenza ovvia delle inesattezze e delle omissioni, imputabili esclusivamente al Comune di Riace, nell'attività di doverosa rendicontazione della spesa» e che «larga parte delle criticità ed inefficienze del "sistema Riace" non sono affatto dipese dai ritardi nell'erogazione dei finanziamenti» da parte del ministero.

Ma c'è anche un altro aspetto, un po' complicato. Secondo il Collegio del Tar calabrese, alla luce della documentazione versata in atti, il progetto avrebbe dovuto essere eventualmente chiuso alla scadenza naturale. "Averne autorizzato la prosecuzione, lasciando
la gestione di ingenti risorse pubbliche in mano ad un'amministrazione comunale ritenuta priva delle risorse tecniche per gestirle in modo puntuale ed efficiente, appare fonte di danno erariale che dovrà essere segnalato alla Procura presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Calabria ed alla Procura presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Lazio, per i rispettivi profili di competenza".


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