martedì 10 marzo 2015
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Un Senato non più elettivo e "paritario" composto da 100 senatori indicati dai Consigli regionali. È la fine del cosiddetto bicameralismo perfetto. Ma nel quadro c’è anche "riforma della riforma" del titolo V della Costituzione, con l’abolizione delle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni, fonte di innumerevoli contenziosi con grandi incertezze normative e dispendio di risorse. Alcune competenze strategiche vengono inoltre riportate in capo allo Stato centrale. Ecco i punti principali della riforma che la Camera si accinge a votare in seconda lettura, dopo il primo via libera già venuto dal Senato.LA CAMERA. Sarà l’unica Assemblea legislativa e anche l’unica a votare la fiducia al governo. I deputati rimangono 630, eletti a suffragio universale.IL SENATO. Continuerà a chiamarsi Senato della Repubblica, ma sarà composto da 95 eletti dai Consigli Regionali, più cinque nominati dal Capo dello Stato che resteranno in carica per 7 anni. Avrà competenza legislativa piena solo sulle riforme costituzionali e le leggi costituzionali e potrà chiedere alla Camera la modifica delle leggi ordinarie, ma Montecitorio potrà non tenerne conto. Su una serie di leggi che riguardano il rapporto tra Stato e Regioni, la Camera potrà non dar seguito alle richieste del Senato respingendole a maggioranza assoluta. I 95 senatori saranno ripartiti tra le regioni sulla base del loro peso demografico. I Consigli regionali eleggeranno con metodo proporzionale i senatori tra i propri componenti. Per consentire una adeguata rappresentanza anche ai Comuni, uno per ciascuna Regione degli eletti dovrà essere un sindaco.IMMUNITÀ. I nuovi senatori godranno delle stesse tutele dei deputati. Non potranno essere arrestati o sottoposti a intercettazione senza l’autorizzazione del Senato.TITOLO V. Sono riportate in capo allo Stato alcune competenze come energia, infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto. Su proposta del governo, la Camera potrà approvare leggi nei campi di competenza delle Regioni, «quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale».IL CAPO DELLO STATO. Sarà eletto dai 630 deputati e 100 senatori. Per i primi tre scrutini occorrono i due terzi dei componenti, poi dal quarto si scende ai tre quinti, sempre dei componenti; dal settimo scrutinio basteranno i tre quinti dei soli votanti.LA CORTE COSTITUZIONALE. Cinque dei 15 giudici costituzionali saranno eletti dal Parlamento: 3 dalla Camera e 2 dal Senato. Per i referendum serviranno 800mila firme, in luogo delle 500mila attuali. Ma dopo le prime 400mila, a metà del percorso di raccolta firme, la Corte costituzionale darà un parere preventivo di ammissibilità.L’INIZIATIVA POPOLARE. Per i disegni di legge di iniziativa popolare salgono da 50mila a 250mila  le firme necessarie.LE LEGGI ELETTORALI. Viene introdotto il ricorso preventivo sulle leggi elettorali alla Corte Costituzionale che potrà essere avanzato su richiesta di un quarto dei componenti della Camera. Tra le norme provvisorie figura anche la possibilità di ricorso preventivo già in questa legislatura per le leggi elettorali (quindi anche per l’Italicum) che verranno approvate dal Parlamento.
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