mercoledì 4 maggio 2016
Ricorso dei Comuni, il Tar chiama la Corte Ue. Sarà la Corte di Giustizia a stabilire se la legge che ridefinisce l’invio di corrispondenza e giornali viola o meno le regole comunitarie.
Poste, alla Corte Ue la consegna a giorni alterni
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Spetterà alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea stabilire se il piano di Poste Italiane che prevede la consegna a giorni alterni della corrispondenza e dei giornali violi o meno la normativa comunitaria sul servizio postale universale. O, per meglio dire, se lo violi la Legge di Stabilità 2015 la quale ha imposto la 'deroga Poste' che il diritto europeo concede solo in taluni casi.  La storia senza fine del piano di ristrutturazione del servizio universale italiano si arricchisce di questa nuova puntata per effetto dell’ordinanza con cui il Tribunale amministrativo regionale del Lazio passa la palla a Lussemburgo e, nel frattempo, sospende il giudizio sul ricorso presentato da 41 Comuni e dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani contro l’Agcom, che nel luglio scorso aveva autorizzato la riduzione del servizio postale, poi recepita dal contratto di programma Mise-Poste. Sul provvedimento contestato sono stati proposti altri tre ricorsi, successivamente rinviati. Nell’ordinanza, si ricorda che la direttiva n. 97/67/CE che fissa regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, «prescrive che, nell’ambito della fornitura del servizio universale, la raccolta degli invii postali e loro distribuzione al domicilio del destinatario debbano essere garantite 'come minimo cinque giorni lavorativi a settimana', e che solo in presenza di 'circostanze o condizioni geografiche eccezionali' ammette la fornitura per un numero inferiore di giorni».  Per quanto l’Autorità nazionale, in tal caso l’Agcom, possa decidere una deroga, ciò deve avvenire «in presenza di 'particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica' » e indica delle condizioni che non ricorrerebbero nel piano Caio. Come si sa, per giustificare questa stranezza, il governo, attraverso la Legge di Stabilità 2015 e il contratto di programma, ha disposto l’introduzione di 'misure di rimodulazione' sull’intero territorio nazionale e l’Agcom si è limitata a verificare la sussistenza dei presupposti necessari per il rilascio dell’autorizzazione, non potendo effettuare alcuna valutazione, perché così prescrive la legge italiana. Per quanto molte delle giustificazioni addotte dalla stessa Agcom non debbono aver convinto molto il Tar, se si considera che i giudici parlano, a proposito di talune eccezioni presentate, di 'evidente inconsistenza' che sfiora 'i limiti dell’azione temeraria', sulle questioni di merito (omessa valutazione comparativa degli interessi in gioco, mancanza delle particolari situazioni di natura infrastrutturale e geografica, eccessiva compressione del servizio universale e mancanza dell’assenso che la Commissione europea avrebbe dovuto esprimere sulle deroghe) il tribunale prende atto del fatto che la Legge di Stabilità 2015 ha modificato il quadro normativo: «la delibera impugnata non appare quindi illegittima» spiegano i giudici, i quali però rilevano «la problematica compatibilità delle medesime disposizioni con le discordanti previsioni normative dell’Unione Europea» e decidono a sorpresa di «sollevare d’ufficio la seguente questione di conformità comunitaria della normativa nazionale».  Con una conseguenza che viene espressa con termini lapidari: «ove le medesime disposizioni della legge nazionale dovessero essere ritenute dalla Corte di Giustizia non conformi al diritto europeo, le stesse dovrebbero essere disapplicate dal Collegio, privando di base giuridica l’impugnata delibera che, in tal caso, dovrebbe essere annullata». In parole semplici, nel momento in cui fosse appurata l’incompatibilità con la sovrastante normativa europea (Direttiva n. 97/67/CE) della legislazione italiana (art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 261 del 1999 ed art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - cosiddetta 'Legge di stabilità 2015') che impone all’Autorità nazionale di regolazione di accordare la deroga contestata dai Comuni, la consegna della corrispondenza a giorni alterni sarebbe «fuorilegge».
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