venerdì 10 aprile 2015

Accelerazione dopo la sentenza di condanna di Strasburgo per i fatti del G8 di Genova. Ora il ddl passa al Senato. Ecco le novità previste.

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Un passo avanti per colmare un ritardo trentennale. Il via libera della Camera di ieri sera al ddl sul reato di tortura (approvato con 244 sì, 14 no e 50 astenuti) avvicina l'ordinamento italiano all'introduzione di questo nuovo delitto, che tuttavia diverrà legge solo fra diverse settimane visto che il testo tornerà al Senato. Dal ministro della giustizia Andrea Orlando un appello finale in aula con la richiesta di un voto "il più ampio possibile per andare a Strasburgo con un risultato non del governo ma di tutto il Parlamento". La vicenda Diaz - ha aggiunto - "non pregiudichi il traguardo del paese". l ddl che introduce il reato di tortura ha ottenuto il via libera della Camera, un'accelerazione dovuta anche alla sentenza di Strasburgo che ha condannato l'Italia per i fatti di Genova del G8 del 2011 e, in particolare, per quanto accaduto nella scuola Diaz. Il provvedimento, però, dovrà ora passare nuovamente all'esame del Senato, dopo le modifiche apportate in seconda lettura. Durante l'esame alla Camera, infatti, sono stati emendati alcuni articoli, con l'innalzamento delle pene nei confronti dei pubblici ufficiali, ai quali viene riconosciuta una aggravante. In particolare, è fissato a 15, e non più 12, il massimo di anni di carcere per i pubblici ufficiali che commettono il reato di tortura. Sono stati poi raddoppiati gli anni di carcere per il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. Il testo del ddl si snoda in sette articoli: con l'articolo 613 bis e 613 ter si introduce nel codice penale il reato di tortura, come reato comune, e il reato di istigazione alla tortura. Quanto al reato di tortura, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni chi, con violenza o minaccia, o in violazione degli obblighi di protezione, cura o assistenza, volutamente procura ad una persona a lui affidata, o sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche, a causa dell'appartenenza etnica della vittima, del suo orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose per ottenere informazioni o dichiarazioni o per infliggere una punizione o per vincere una resistenza. Quando il reato è compiuto da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico con abuso dei suoi poteri o in violazione dei doveri che derivano dalla funzione o dal servizio, scatta l'aggravante. In questo caso la pena è la reclusione da 5 a 15 anni. La sofferenza inflitta alla vittima deve essere ulteriore rispetto a quella contenuta nell'esecuzione di una legittima misura di privazione della libertà personale o limitativa di diritti. In caso di lesioni personali, lesioni perrsonali gravi e gravissime la pena aumenta di un terzo nei primi due casi e della metà nel terzo. Se si provoca la morte della persona offesa, come conseguenza non voluta, la pena è aumentata dei 2/3 ed è previsto l'ergastolo se si è volontariamente provocata la morte della persona offesa. Per il reato di tortura vengono raddoppiati i termini di prescrizione. Il testo introduce il divieto di espellere o respingere gli immigrati quando c'è la fondata ipotesi che nei Paesi di provenienza, siano sottoposti a tortura. Niente immunità diplomatica degli stranieri che sono indagati o condannati nei loro Paesi di origine per tortura. Con l'articolo 613-ter si punisce l'istigazione a commettere tortura, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La pena è la reclusione da 6 mesi a 3 anni e si applica a prescindere dalla effettiva commissione del reato di tortura, per la sola condotta di istigazione. Il ddl stabilisce anche che le dichiarazioni ottenute attraverso tortura non possono essere usate in un processo penale, ad eccezione del caso in cui siano usate contro l'autore del fatto per provarne la responsabilità.
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