giovedì 18 giugno 2015
​​Regola il diritto di interpello a favore del figlio adottato che al compimento di 18 anni potrà chiedere informazioni sui propri genitori biologici.
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​Anche i figli non riconosciuti alla nascita dalla madre che ha scelto di restare anonima potranno chiedere al tribunale dei minorenni, una volta raggiunta la maggiore età, le informazioni sui propri genitori biologici. Lo prevede la legge approvata oggi dalla Camera che, come ha rilevato la presidente della commissione Giustizia di Montecitorio Donatella Ferranti, colma un vuoto legislativo conciliando due diritti fondamentali: quello della madre biologica di scegliere di mantenere la segretezza e quello del figlio di sapere chi lo ha generato. La legge regola il diritto di interpello a favore del figlio per verificare se la madre intenda mantenere l'anonimato e interviene anche sulle norme che regolano l'adozione. L'accesso alle informazioni sull'origine biologica, che non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria, è consentito sia nei confronti della madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato, sia nei confronti della madre deceduta. Il procedimento, una volta raggiunta la maggiore età, può essere avviato dal figlio adottato e dal figlio non riconosciuto alla nascita, che abbia raggiunto la maggiore età, "in assenza di revoca dell'anonimato da parte della madre"; dai genitori adottivi, "legittimati per gravi e comprovati motivi"; dai responsabili di una struttura sanitaria, "in caso di necessità e urgenza e qualora vi sia grave pericolo per la salute del minore". In tribunale, con modalità che assicurino la massima riservatezza, e con l vincolo del segreto per quanti prendano parte al procedimento, si accerta della volontà o meno della madre di rimanere anonima. Cambia anche il regolamento sullo stato civile in relazione alle informazioni da rendere alla madre che dichiara di volere restare anonima. In particolare, la madre dovrà essere informata, anche in forma scritta degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, tale dichiarazione; della possibilità di confermare, trascorsi 18 anni dalla nascita, la volontà di anonimato; della facoltà di interpello del figlio. È prevista infine una disciplina per i casi di parti anonimi precedenti all'entrata in vigore della legge: entro dodici mesi, la madre che ha partorito in anonimato prima dell'entrata in vigore della riforma, può confermare la propria volontà al tribunale dei minorenni, con modalità che garantiscano la massima riservatezza. Qualora la madre confermi la propria volontà di anonimato, il tribunale per i minorenni, se richiesto, autorizza l'accesso alle sole informazioni sanitarie. A tal fine saranno stabilite modalità di svolgimento di una campagna informativa. Il governo, decorsi tre anni, dovrà trasmettere al Parlamento i dati sull'attuazione della legge.
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