giovedì 12 maggio 2016
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I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale. Ciascuno può designare l’altro «suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per la donazione di organi». In caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i 2 e i 5 anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto è titolo per essere inserito nelle graduatorie delle case popolari. I conviventi »possono« sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che può prevedere la comunione dei beni. Se cessa la convivenza, il giudice può stabilire l’obbligo a prestare gli alimenti qualora l’altro convivente «versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento». (A.Pic.)
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