giovedì 25 febbraio 2016
​Il giurista: impossibile dare efficacia in Italia alla stepchild all'estero.
Gambino: «in Italia l'omogenitorialità non è prevista»
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Giudicare una sentenza della quale si conoscono i contenuti solo dalle poche righe di comunicato è impresa acrobatica. E dunque, in attesa del deposito delle motivazioni, Alberto Gambino riflette su quel che si può ragionevolmente dire. Che comunque non è poco, specie per un esperto di pronunce della Consulta su temi eticamente rilevanti come il professore di Diritto privato all’Università europea di Roma. Professore, come giudica il verdetto della Corte? Bisogna anzitutto ricordare che il Tribunale di Bologna riteneva che le norme sulle adozioni estere di minori stranieri da parte di cittadini italiani avrebbero dovuto essere dichiarate incostituzionali in quanto non consentono al giudice italiano di dare efficacia in Italia al provvedimento straniero di adozione in favore del coniuge dello stesso sesso del genitore biologico, trattandosi di un’adozione contraria ai princìpi fondamentali del diritto italiano della famiglia e dei minori. In effetti, in Italia l’adozione di un minore non abbandonato è consentita – peraltro con effetti limitati – solo nel caso del minore orfano di padre e di madre, o del figlio minore del marito o della moglie dell’adottante. È dunque impossibile riconoscere efficacia in Italia all’adozione estera a favore del coniuge dello stesso sesso della madre biologica dell’adottato. Ebbene, secondo il giudice bolognese questa impossibilità sarebbe in contrasto insanabile con i princìpi costituzionali. E ciò perché darebbe luogo a una duplice discriminazione: anzitutto tra coppie di persone di sesso differente e coppie di persone dello stesso sesso (le prime sono ammesse al matrimonio, e quindi anche alla «stepchild adoption», le seconde sono invece escluse dall’uno e dall’altra), e poi anche tra figlio di un genitore coniugato con una persona di sesso differente e figlio di un genitore coniugato con una persona dello stesso sesso. Solo questa sua precisa descrizione fa capire in quale situazione complicata ci si trova a decidere in questi giorni... Cos’ha detto dunque la Consulta? La Corte Costituzionale non è neppure entrata nel merito di una simile questione. E ciò perché il giudice bolognese ha commesso un errore nell’indicare le norme applicabili al caso di specie: ha fatto riferimento alle norme speciali sul riconoscimento in Italia delle adozioni internazionali pronunciate all’estero, mentre avrebbe dovuto far riferimento alle norme generali del diritto internazionale privato sul riconoscimento delle sentenze e degli atti stranieri. Le norme speciali sulle adozioni internazionali vengono infatti considerate solo nel caso di adozione di un minore abbandonato. E non è questo evidentemente il caso della cosiddetta stepchild adoption. Se la motivazione è solo 'tecnica' allora la questione rimane aperta? Occorre chiedersi se il fatto che la legge italiana non consenta il riconoscimento in Italia dei provvedimenti esteri di stepchild adoption omoparentale sia davvero in contrasto con la legalità costituzionale. Bisogna dire che una parte della nostra giurisprudenza di merito si è recentemente orientata nel senso di ammettere l’adozione del figlio del convivente dello stesso sesso da parte dell’altro. Si tratta però di decisioni che operano tuttavia una palese forzatura del dato normativo vigente, e in quanto alle norme sulle adozioni risulta chiaramente che il nostro legislatore ha inteso garantire l’interesse del minore a crescere nel rapporto con due figure genitoriali distinte e complementari: il padre e la madre. È molto chiara insomma, allo stato, l’opzione del legislatore italiano contraria alla cosiddetta omogenitorialità. Ma si arriverà per via giudiziaria al riconoscimento del 'diritto al figlio' di coppie dello stesso sesso? L’ambito ristretto in cui, nell’interesse superiore del minore, l’articolo 30 della Costituzione circoscrive il ricorso a forme di genitorialità 'legale' ai soli casi di incapacità dei genitori non lascia intravedere alcuno spazio per l’introduzione di una soluzione favorevole all’omogenitorialità. Ciò sembra certo almeno laddove questa sia funzionale a imputare alla coppia un progetto procreativo concepito e coltivato insieme e attuato all’estero contro le previsioni della legge italiana, come è avvenuto nel caso bolognese con l’inseminazione di una delle due partner col seme di un donatore anonimo.
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