mercoledì 7 aprile 2010
Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha promulgato il disegno di legge sul legittimo impedimento del presidente del Consiglio e dei singoli ministri a comparire in processo. Il provvedimento era stato approvato in via definitiva dal Senato il 10 febbraio scorso. Il Pd: rispetto per il presidente, ma restiamo contrari. E Di Pietro chiede il referendum.
Berlusconi: «Semipresidenzialismo. Ma pronto al dialogo»
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Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha promulgato il disegno di legge sul legittimo impedimento del presidente del Consiglio e dei singoli ministri a comparire in processo. Il provvedimento, approvato in via definitiva dal Senato il 10 febbraio scorso, entra in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.A quanto l'agenzia di stampa Asca ha appreso in ambienti del Quirinale, punto di riferimento del capo dello Stato è rimasto il riconoscimento – già contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004 – dell'«apprezzabile interesse» ad assicurare «il sereno svolgimento di rilevanti funzioni» istituzionali, interesse «che può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali di diritto». In questo quadro la legge approvata dalle Camere il 10 marzo scorso è – secondo le fonti del Quirinale – apparsa rivolta a «tipizzare» l'impedimento legittimo disciplinato dall'art. 420-ter del Codice di procedura penale, che la legge espressamente richiama, in un contesto di leale collaborazione istituzionale tra autorità politica e autorità giudiziaria.Le reazioni: il Pd. Pieno rispetto per la decisione del presidente Napolitano. Restano inalterati, per il Partito Democratico, tutti i motivi politici che «ci hanno fatto dire no, in Parlamento e nel Paese, alla legge sul legittimo impedimento». Ad affermarlo è Andrea Orlando, responsabile Giustizia del Partito Democratico, aggiungendo che «si tratta di un provvedimento, l'ennesimo, che prova come il governo e la maggioranza si muovano non nell'interesse degli italiani e delle istituzioni ma solo per difendere il premier dai processi». Dal canto suo, il senatore Pd Giuseppe Lumia ha detto: «È ufficiale. Per l'ennesima volta il governo e la maggioranza colpiscono a morte la giustizia italiana per consentire a Berlusconi di eludere i processi in cui è coinvolto».Le reazioni: Italia dei valori. «Cosa fatta capo ha». È il commento del presidente dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, alla promulgazione della legge sul legittimo impedimento. «Per quanto ci riguarda – aggiunge Di Pietro – non perderemo neppure un momento a disquisire di chi sia la colpa e, soprattutto, a chi giovi questo provvedimento che riteniamo incostituzionale e immorale. Per questo, chiederemo direttamente ai cittadini, tramite referendum, come abbiamo fatto con il lodo Alfano, se sono d'accordo sul fatto che in uno stato di diritto, come riteniamo debba essere il nostro, si possa accettare che alcune persone non vengano sottoposte a processo come succede a tutti gli altri cittadini quando vengono accusati di aver commesso un reato».Le reazioni: il Pdl. «Il presidente Napolitano si conferma un garante ineccepibile. Chi sperava di usare l'arma giudiziaria come strumento improprio per ostacolare l'attività di un governo democraticamente scelto dagli italiani è rimasto ancora una volta deluso. Quanto a Di Pietro, è ormai un disperato politico: continua a solleticare gli istinti più aggressivi di una piccola minoranza di antiberlusconiani ossessionati, inchiodando la sinistra a posizioni indifendibili e strutturalmente minoritarie e marginali. Contenti loro...». Lo ha detto Daniele Capezzone, portavoce del Pdl.Cosa prevede il ddl. Principio cardine: per il presidente del Consiglio, chiamato a comparire in udienza in veste di imputato, costituirà legittimo impedimento «il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti». E stessa cosa varrà per i ministri. Nella norma, composta di due articoli, si indicano nel dettaglio leggi e regolamenti che disciplinano le attività del premier e dei suoi ministri e che dunque possono essere considerate legittimo impedimento. In particolare si indicano: gli articoli 5-6-12 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni; gli articoli 2,3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio del 1999 n. 303 e successive modificazioni; regolamento interno del Consiglio dei ministri di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993. Dopo l'elenco minuzioso delle norme che indicano le funzioni di premier e ministri, si spiega che saranno comunque oggetto di legittimo impedimento anche tutte quelle attività «coessenziali» alle funzioni di governo. Termine, nota l'opposizione, peraltro non presente nel vocabolario classico della lingua italiana. Il giudice, su richiesta di parte, in caso di legittimo impedimento, dovrà rinviare il processo ad altra udienza.A certificare che esiste un impedimento «continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni», sarà la Presidenza del Consiglio. In questo caso il giudice rinvia il processo «a udienza successiva al periodo indicato che non può essere superiore a sei mesi». Il corso della prescrizione rimane sospeso per tutta la durata del rinvio, il che significa che si sospende il corso della prescrizione quando c'è «la sospensione del processo per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori o su richiesta dell'imputato o del suo difensore». In caso di sospensione (si legge sempre nell'art.159 primo comma n.3) «l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni». La prescrizione (si legge infine nel terzo comma del 159) riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.La normativa si applica anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado alla data di entrata in vigore della legge. Il testo si applica «fino all'entrata in vigore della legge costituzionale» che dovrà contenere «la disciplina organica delle prerogative del presidente del Consiglio e dei ministri». E che dovrà anche fare riferimento alla «disciplina attuativa delle modalità di partecipazione» di premier e ministri ai processi. Comunque la sua efficacia non potrà durare più di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione nel quale si parla della possibilità di sottoporre alla giurisdizione ordinaria il presidente del Consiglio e i ministri per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione delle Camere di appartenenza.L'obiettivo della norma è quello di «garantire il sereno svolgimento delle funzioni» di governo. La legge entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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