venerdì 16 aprile 2010
«Per l’Alta Corte le evoluzioni storiche non possono intaccare
il nucleo essenziale e costitutivo
del matrimonio: che è uno solo, tra uomo e donna, e che come tale è sancito dalla Carta fondamentale».
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Non è intaccabile l’identità storica, culturale e normativa del matrimonio. E il suo nucleo essenziale, così come sottolineato nella nostra Costituzione, è che sia tra persone di sesso diverso. Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, non ha dubbi sul segnale forte lanciato dalla Consulta in merito ai ricorsi delle due coppie di omosessuali che reclamavano, in sostanza, l’equiparazione del matrimonio alle nozze gay.Professore, che idea si è fatto delle motivazioni per cui la Corte costituzionale ha respinto i ricorsi di Venezia e Trento?Trovo che ci siano due punti fondamentali nella sentenza dei giudici. Il primo, e più importante, è quello che riguarda gli articoli 3 e 29 della Costituzione. La Consulta ci dice che il matrimonio, secondo la nostra Carta fondamentale, ha un’identità specifica che può subire evoluzioni ma non trasformazioni.Che cosa significa, esattamente?Che determinate evoluzioni storiche, con i conseguenti cambiamenti di costumi, possono avvenire e tuttavia non possono intaccare il nucleo fondamentale e costitutivo del matrimonio: che è uno solo, e tra uomo e donna. Questo aspetto è tutt’uno col matrimonio e non può essere cambiato.Nella sentenza si fa riferimento all’identità storica millenaria dell’istituto del matrimonio.Esattamente. Ma c’è di più, perché a questa storia, radicata nel nostro patrimonio culturale e di tradizioni, i giudici aggiungono anche l’elemento dell’identità normativa: in sostanza viene sottolineato come tutto l’impianto della nostra disciplina giuridica si orienti al matrimonio inteso come unione tra uomo e donna.Dunque non può esistere alcuna pretesa a equiparare il matrimonio tra uomo e donna a quello tra persone dello stesso?Nessuna, o meglio sarebbe dire, nessuna pretesa costituzionale. Un altro elemento forte di questa sentenza è infatti la sua assoluta fedeltà all’impianto della Costituzione. Essa costituisce una base forte per dire che la Costituzione non è manipolabile semanticamente, non può essere piegata o distorta: in questo caso, se la Corte cioè avesse interpretato la Carta, si sarebbe posta in un ruolo creativo che non le compete affatto.Diceva, all’inizio, di due punti fondamentali della sentenza. Qual è l’altro?Quello che riguarda l’articolo 2 della Costituzione, cioè le formazioni sociali. La Corte costituzionale si è espressa, in questo caso, sottolineando l’inammissibilità dei ricorsi: significa che i giudici non hanno la competenza per intervenire su questo punto. La Consulta però formula una definizione piuttosto "larga" di formazione sociale, spiegando come le unioni sessuali siano inscrivibili in questa grande famiglia. Nei modi, nelle forme e con le tutele che il legislatore – e il legislatore soltanto – può decidere.Si tratta, secondo lei, di un monito effettivo al legislatore a intervenire?Direi proprio di no: la Corte sta semplicemente dicendo che spetta alla discrezionalità del legislatore intervenire in questo ambito. E però, certo, in alcuni passaggi sembra che la Consulta "apra", per così dire, a un intervento in questo senso. Mi preme però sottolineare un altro punto.Prego.Anche nel caso di un intervento del legislatore, la sentenza della Corte costituzionale chiarisce come ogni forma di riconoscimento o di disciplina delle unioni omosessuali non possa – in alcun caso – equiparare queste ultime al matrimonio. Le unioni sessuali non sono matrimoni minori, o imitazioni del matrimonio. Su questo punto i giudici sono chiarissimi.
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