giovedì 19 maggio 2016
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Che vi sia sempre interpretazione, cioè conferimento di significato a enunciati normativi, e che tale attività non possa essere ristretta a mera esegesi (volta a individuare il significato esatto, quasi aritmetico, di un testo), ma includa elementi 'creativi', è da tempo pressoché pacifico nella letteratura giuridica internazionale. Il problema sta nei limiti di tale cosiddetta creatività. Il più evidente dovrebbe consistere nel rispetto del legislatore: ove la legge copra il campo normativo su cui si chieda al giudice di dire il diritto, non si può prescindere da essa. Se il giudice dubita della compatibilità con la Costituzione delle disposizioni adottate dal legislatore, ha a disposizione lo strumento (potente) del rinvio degli atti alla Corte costituzionale. Il dovere del giudice di rispettare l’intervento del legislatore e di concretizzarne i precetti può conoscere gradi differenti di intensità: ove, dai lavori preparatori, dalla collocazione dei testi o da altri indizi sistematici, si possa desumere che il legislatore abbia voluto una certa soluzione. Che queste non siano considerazioni ovvie lo dimostra una discussione di queste settimane. Alcuni tribunali dei minorenni hanno considerato applicabile una disposizione dell’art. 44 della legge 184/1983, sui casi particolari di adozione, anche alla domanda di adozione proposta da uno dei partner di coppia convivente e non sposata verso il figlio del compagno/a (con un’interpretazione da molti commentatori valutata contra legem e sulla quale ancora non si è pronunciata la Cassazione). La legge sulle unioni civili confermerà, una volta entrata in vigore, l’inapplicabilità della legge 184, non prevedendo la stepchild adoption ed escludendo espressamente, per quanto attiene alla legge sulle adozioni, l’estensione ai partner dell’unione civile del riferimento al 'coniuge'. Né a diversa soluzione potrebbe giungersi richiamando la disposizione della c.d. legge Cirinnà per cui 'resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti': fare dire a quest’ultimo periodo che la nuova legge legittima l’interpretazione della legge n. 184/1983 sopra criticata, esporrebbe la nuova legge a una insanabile contraddizione, esponendola conseguentemente a seri dubbi di incostituzionalità (aggiuntivi rispetto a quelli, ugualmente seri, che già la investono, in via generale, sotto il profilo proprio del parallelismo con la condizione matrimoniale a seguito dell’estensione automatica dello status di coniuge, sopra accennata). Legislatore e giudice, dunque, entrambi decidono, entrambi eseguono. Il giudice decide concretizzando la decisione del legislatore; il legislatore 'esegue' (svolge, attua) la Costituzione; il giudice esegue la Costituzione e la legislazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA pane e giustizia
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