mercoledì 17 giugno 2015
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​Siglata per la prima volta nel 1990, la convenzione di Dublino regola la valutazione delle domande di asilo politico nel territorio europeo. Rivista e corretta nel 2003 e poi nel 2013, la sua versione in vigore dal 2014 prevede che la richiesta sia esaminata nel Paese di arrivo. Considerato che la maggioranza degli extracomunitari approda sulle coste italiane, si tratta quasi sempre dell’Italia. Obiettivo iniziale era che almeno uno degli Stati membri si prendesse carico delle richieste per l’ottenimento dello status di rifugiato politico in modo da regolare in modo ordinato e cooperativo i flussi. Nel trattato il caso di "ingresso illegale" in Ue è trattato come se fosse un’eccezione, ma nel corso dell’ultimo decennio questa è diventata la regola ed è la causa primaria dei molti problemi diplomatici sul tema migranti fra gli Stati Europei. Se accade che la richiesta viene presentata ad una nazione diversa da quella in cui il migrante è entrato in Europa, allora può essere rimandato indietro nel Paese di primo approdo. Alcuni Paesi, in primis la Grecia ma anche l’Italia, oberati dai flussi migratori, per qualche tempo hanno lasciato passare i migranti senza identificarli, per fare in modo che potessero inoltrare la richiesta nel Paese in cui veramente volevano poi risiedere, tuttavia generando tensioni tra stati membri.
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