martedì 16 febbraio 2016
Ecco cosa prevede il contestato disegno di legge sulle unioni civili che sta per tagliare il traguardo in Senato.
Unioni civili e convivenze: i due "capi" del ddl Cirinnà
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​Si chiama “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” ma è più conosciuto come ddl Cirinnà. E' il discusso disegno di legge che introdurrà in Italia le unioni civili, un termine con cui si indica l'istituto, diverso dal matrimonio, del riconoscimento giuridico della coppia di fatto che comprende diritti e doveri. Il ddl è composto da 23 articoli e due capi: nel primo viene trattato il tema delle unioni civili formate da persone dello stesso sesso, nel secondo invece viene trattato il tema della famiglia di fatto vale a dire delle convivenze. Unioni civili per le coppie omosessuali. Nel primo capo si introduce nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale tutelata  dall’articolo 2 della Costituzione. Si potrà costituire un’unione civile fra persone dello stesso sesso con una dichiarazione dinanzi all’ufficiale di Stato Civile, in presenza di due testimoni. I soggetti dell’unione potranno scegliere il regime patrimoniale, la loro residenza e il cognome. Di fatto la legge inserisce nel diritto di famiglia un nuovo istituto, che si applica solo alle coppie omosessuali. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Il testo prevede anche diritti sociali e previdenziali come la pensione di reversibilità. Per sciogliere l’unione civile si deve ricorrere al divorzio. L’articolo più controverso è quello che riguarda stepchild adoption. Questo articolo permette l’adozione cosiddetta “non legittimante” del figlio del partner. Viene esclusa l’applicabilità dell’istituto dell’adozione legittimante: per le coppie non sarà possibile adottare dei bambini che non siano figli del partner.

Convivenze di fatto. Nel secondo capo della legge si parla invece del riconoscimento della convivenza di fatto tra coppie omosessuali ed eterosessuali. I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi in caso di malattia, di carcere o di morte di uno dei due coniugi. Nel caso di morte di uno dei due conviventi, il coniuge superstite ha il diritto di stare nella casa per un determinato periodo o di succedere all’altro coniuge nel contratto d’affitto. I conviventi possono stipulare un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali tra di loro che può essere sciolto per accordo delle parti, per recesso unilaterale, matrimonio o unione civile. In questo caso il giudice può riconoscere a uno dei due conviventi il diritto agli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

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