giovedì 8 giugno 2017
Nelle circostanze eccezionali della crisi dei rifugiati, non si applicano le regole sul Paese di primo approdo competente a valutare le richieste di asilo
La Corte di Giustizia Ue: il regolamento di Dublino non è obbligatorio
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Nelle circostanze eccezionali della crisi dei rifugiati, le regole previste dal regolamento di Dublino III sul Paese di primo approdo competente a valutare le richieste di asilo, e in particolare le norme sull'attraversamento clandestino, non sono applicabili.

È questo in sostanza il parere espresso dall'Avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un caso sollevato da un rifugiato siriano che aveva presentato domanda d'asilo in Slovenia dopo essere transitato dalla Croazia. L'avvocato generale "ritiene che, nelle circostanze eccezionali della crisi dei rifugiati, gli Stati membri in cui le domande di protezione internazionale sono state presentate per la prima volta siano competenti per l'esame delle stesse", riferisce un comunicato della Corte.

Le parole "attraversamento clandestino" nel regolamento Dublino III non sono applicabili a una situazione in cui, a seguito di un afflusso di massa di persone in Stati membri di frontiera, questi ultimi hanno consentito a cittadini di Paesi terzi di entrare e di transitare nel proprio territorio per raggiungere altri Stati membri", dice la nota della Corte. Le conclusioni dell'Avvocato generale non vincolano la Corte di Giustizia, che deciderà nei prossimi mesi.



In sostanza, se uno Stato membro (in questi due casi la Croazia) non soltanto tollera gli attraversamenti in massa della propria frontiera, ma facilita attivamente sia l’ingresso sia il transito di gruppi di immigrati attraverso il proprio territorio, verso un altro Stato membro, il Paese in cui gli immigrati arrivano non può considerare che sia stata "varcata illegalmente" la propria frontiera.

Secondo le conclusioni dell'avvocato generale Eleanor Sharpston, il regolamento di Dublino "non è stato concepito per disciplinare" le "circostanze eccezionali" in cui si è trovata l'Ue nel 2015 con la crisi dei rifugiati. Il caso, oltre a un rifugiato siriano che ha presentato domanda di asilo in Slovenia, riguarda anche famiglie afgane arrivate in Austria dopo essere transitata dalla Croazia.

"Sebbene l'ingresso del signor A.S. (il rifugiato siriano, ndr) e delle famiglie Jafari (le famiglie afghane) nel territorio dell'Unione europea non possa essere definito "regolare", l'avvocato generale è del parere che esso non possa neanche essere qualificato come "illegale" nell'accezione del regolamento", dice il comunicato della Corte: "Gli Stati membri di transito dell'Unione hanno non soltanto tollerato gli attraversamenti in massa della frontiera, ma hanno facilitato attivamente sia l'ingresso sia il transito attraverso il proprio territorio".


Secondo l'avvocato generale, "se gli Stati membri di confine, quali la Croazia, fossero ritenuti competenti per accogliere e gestire numeri eccezionalmente elevati di richiedenti asilo, vi sarebbe il rischio concreto che semplicemente non saranno in grado di far fronte alla situazione".

L'avvocato generale conclude che la Slovenia è lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale del signor A.S. e l'Austria è lo Stato membro competente per l'esame delle domande delle famiglie Jafari.

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