mercoledì 22 ottobre 2014
​Sentenza della Corte di Giustizia Ue sull'Italia: fisco italiano discrimina le vincite ai casinò esteri. Caso nato da giocatori di poker.
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Il fisco italiano «discrimina» le vincite ai casinò oltre le Alpi. È quanto ha stabilito la Corte di giustizia europea che era stata investita dalla Commissione tributaria provinciale di Roma. Le vincite realizzate in case da gioco situate in Italia sono esonerate dall'imposta sul reddito, in quanto la ritenuta sulle vincite è compresa nell'imposta sugli intrattenimenti. Pertanto, per le persone residenti in Italia, soltanto le vincite ottenute in case da gioco situate all'estero entrano nella base imponibile dell'imposta sul reddito. La "censura" della Corte diGiustizia europea alla normativa italiana deriva dalla vicenda "All-Inn" che ha visto alcuni giocatori di poker italiani finiti nel mirino del fisco italiano per diverse vincite ottenute nei tornei di poker all'estero. La Corte europea giudica che, esonerando dall'imposta sul reddito soltanto le vincite da giochi d'azzardo realizzate in Italia, la normativa italiana ha istituito un regime fiscale differente a seconda che le vincite siano ottenute in questo o in altri Stati membri. "Essa rileva che una siffatta diversità di trattamento fiscale dissuade i giocatori dallo spostarsi e dal giocare a giochi d'azzardo in altri Stati membri. Il fatto che i prestatori di giochi stabiliti in Italia siano assoggettati all'imposta sugli intrattenimenti non toglie alla normativa italiana il suo carattere manifestamente discriminatorio, in quanto tale imposta non è analoga all'imposta sul reddito". Ne consegue che la normativa italiana comporta una restrizione discriminatoria della libera prestazione dei servizi.La Corte ricorda quindi che una restrizione discriminatoria può essere giustificata soltanto qualora persegua obiettivi attinenti all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica. Nel caso in questione, la Corte rileva, in primo luogo, che le autorità di uno Stato membro non possono validamente presumere, in maniera generale e senza distinzioni, che gli organismi e gli enti stabiliti in un altro Stato membro si dedichino ad attività criminali. Inoltre, l'esclusione generalizzata dal beneficio dell'esenzione disposta dall'Italia va al di là di quanto è necessario per lottare contro il riciclaggio di capitali. In secondo luogo, non è coerente per uno Stato membro intenzionato a lottare contro la ludopatia, da un lato, tassare i consumatori che partecipano a giochi d'azzardo in altri Stati membri e, dall'altro, esonerarli allorché prendono parte a giochi d'azzardo in Italia. Infatti, una tale esenzione può avere come effetto di incoraggiare i consumatori a prendere parte ai giochi d'azzardo e non è dunque idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo suddetto.
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