mercoledì 17 aprile 2013
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Sono otto su 138 (dall'articolo 83 al 91) gli articoli della Costituzione dedicati al Capo dello Stato. Può essere eletto presidente della Repubblica qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici. Ad eleggere il presidente della Repubblica è il Parlamento riunito in seduta comune, dunque con tutti i senatori e i deputati riuniti alla Camera. Il primo atto è la convocazione dei comizi elettorali da parte del presidente della Camera. A integrare il corpo elettorale, costutito dai parlamentari più i senatori a vita, la Costituzione prevede la presenza, tra i grandi elettori, di tre delegati per ogni regione italiana, tranne la Valle d'Aosta che ne designa uno solo. Domani, dunque, ci sarà una platea di 1007 votanti: 945 parlamentari (630 deputati e 315 senatori), quattro (attualmente) senatori a vita, 58 delegati regionali. È necessaria la maggioranza di due terzi (671 voti) dei componenti dell'assemblea nei primi tre scrutini e la maggioranza assoluta degli stessi (504 voti) dal quarto in poi.L'elezione avviene a scrutinio segreto all'interno dell'aula della Camera dei deputati eletta a seggio unico. Nella cabina elettorale, un palchetto oscurato posto sotto la presidenza, i grandi elettori scrivono la loro preferenza (nome e cognome, oppure solo il cognome, scheda bianca o scheda nulla) che poi depositano nell'urna. Per consuetudine votano prima i senatori, poi i deputati, infine i delegati regionali. Il mandato presidenziale dura 7 anni. Ciò rende impossibile che le stesse Camere (la cui normale durata è di 5 anni) possano rieleggere due volte lo stesso presidente. Anche se ciò non impedisce la rielezione di un capo dello Stato (in Italia non è mai successo). Quella di Capo dello Stato è una carica incompatibile con qualsiasi altra, pubblica o privata: durante il mandato non si possono svolgere altre attività professionali. Il mandato non può essere sospeso: in caso di prolungata assenza dalla sede per viaggio all'estero o impedimento fisico, la supplenza dell'incarico è affidata al presidente del Senato, che è un presidente ‘supplente'. Cause di interruzione definitiva del mandato sono le dimissioni volontarie, la morte, malattia permanente, la destituzione per alto tradimento e attentato alla Costituzione.
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