mercoledì 24 settembre 2014
Via libera dalla Camera. Se il voto si ripeterà anche al Senato, arriva la libertà di scelta: per il neonato quello del padre, della madre o entrambi. 
La Camera: cognome paterno non obbligatorio
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Niente più solo il cognome paterno per i figli, arriva la libertà di scelta. Primo sì del Parlamento all’introduzione del doppio cognome, come chiesto dalla Corte europea dei diritti che il 7 gennaio aveva condannato l’Italia. Perché sia legge serve il sì del Senato. Montecitorio a voto segreto ha dato 239 sì, 92 no e 69 astenuti. Sì da Pd, Sel, Led e Scelta Civica. No da Lega, Fdi, Per l’Italia e Ncd. Da Fi libertà di voto. M5S astenuto.Alla nascita il figlio potrà avere il cognome del padre o della madre o tutti e due. In caso di disaccordo avrà i due cognomi in ordine alfabetico. E i fratelli avranno lo stesso cognome del primogenito.Il principio vale anche per i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti dai due genitori, così come per i i figli adottati: il cognome (uno solo) da anteporre a quello originario è deciso dai coniugi, se manca l’accordo, vale l’ordine alfabetico. Chi ha due cognomi può trasmetterne solo uno. Il figlio che ha un solo cognome a 18 anni può aggiungere l’altro. Se è nato fuori del matrimonio, non può prendere il cognome del genitore che non l’ha riconosciuto. Norme operative dopo l’entrata in vigore del regolamento, che il governo adotterà entro un anno dall’approvazione.Per Donatella Ferranti (Pd) «è un passo avanti verso la parità dei sessi». Favorevole Dorina Bianchi (Ncd) in disaccordo dal suo gruppo: «Niente letture ideologiche: solo una norma di civiltà, presente in Europa. Non riconoscere la possibilità del cognome della madre discrimina le donne». Paola Binetti (Udc) dice «sì ai due cognomi ma questa deregulation è inaccettabile». Per Gianluigi Gigli (Pi) «non si tratta di visione patriarcale, ma di evitare il cognome fai-da-te: nella stessa famiglia e tra generazioni cambierà a piacimento. Se si attribuisse sempre il cognome della madre, o uno doppio, anteponendo quello materno, sarebbe accettabile. Ma è inaccettabile l’instabilità dell’autodeterminazione assoluta».Ecco, in sintesi, le novità introdotte dal testo unico, che ora deve passare all'esame di Palazzo Madama. LIBERTÀ DI SCELTA. Piena libertà nell'attribuire il cognome. Alla nascita il figlio potrà avere il cognome del padre o della madre o i due cognomi, secondo quanto decidono insieme i genitori. Se però non vi è accordo, il figlio avrà il cognome di entrambi in ordine alfabetico. Stessa regola per i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti dai due genitori. Ma in caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore, il cognome si aggiunge solo se vi è il consenso dell'altro genitore e dello stesso minore (se però ha almeno 14 anni). FIGLI ADOTTIVI. Il principio della libertà di scelta, con qualche aggiustamento, vale anche per i figli adottati. Il cognome (uno soltanto) da anteporre a quello originario è deciso concordemente dai coniugi, ma se manca l'accordo si segue l'ordine alfabetico. TRASMISSIBILITÀ DEL COGNOME. Chi ha due cognomi può trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta. COGNOME DEL MAGGIORENNE. Il maggiorenne che ha il solo cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all'ufficiale di stato civile, può aggiungere il cognome dell'altro genitore. Se però nato fuori del matrimonio, non può prendere il cognome del genitore che non l'ha riconosciuto. ENTRATA IN VIGORE DIFFERITA. Le nuove norme non saranno immediatamente operative. L'applicazione è infatti subordinata all'entrata in vigore del regolamento (il governo dovrà adottarlo al massimo entro un anno) che deve adeguare l'ordinamento dello stato civile. Nell'attesa del regolamento, sarà però possibile (se entrambi i genitori acconsentono) aggiungere il cognome materno.
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