venerdì 8 novembre 2019
Michele Castaldo era reo confesso dell'omicidio della fidanzata: la pena era stata ridotta da 30 a 16 anni per il "grave turbamento emotivo". Ma ora il processo è da rifare
Michele Castaldi in tribunale a Rimini (Ansa)

Michele Castaldi in tribunale a Rimini (Ansa)

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La Cassazione ha bloccato una delle sentenze più discusse degli ultimi anni, quella che aveva concesso un cospicuo sconto di pena (da 30 a 16 anni di reclusione), a Michele Castaldo, reo confesso dell'omicidio di Olga Matei, la donna con cui aveva una relazione, strangolata a Riccione nel 2016.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso della Procura generale di Bologna, non ha evidentemente condiviso la concessione delle attenuanti - anche per la 'tempesta emotiva' di cui l'uomo era risultato essere in preda - riconosciute invece all'imputato dalla Corte d'assise d'appello di Bologna, che aveva praticamente dimezzato la pena per Castaldo.

I giudici della prima sezione penale della Suprema Corte, presieduta da Monica Boni, hanno infatti annullato con rinvio la sentenza d'appello, "limitatamente al riconoscimento delle attenuanti generiche". Su questo punto, dunque, dovrà celebrarsi a Bologna un processo d'appello-bis nei confronti di Castaldo, detenuto nel carcere di Ferrara. Le attenuanti che gli erano state concesse in secondo grado - e ritenute dai giudici d'appello equivalenti alle aggravanti di aver agito per futili motivi e in preda alla gelosia - riguardavano, oltre alla "tempesta emotiva" emersa in una perizia

psichiatrica svolta durante il processo, anche la sua confessione, il
fatto che fosse incensurato, nonchè l'intenzione di risarcire il
danno.
Opposte rispetto al verdetto di stasera - le cui motivazioni dovranno
essere depositate entro 90 giorni - erano state stamani le richieste
del sostituto pg di Cassazione Ettore Pedicini, secondo il quale il
ricorso della procura generale di Bologna doveva considerarsi
"inammissibile" e "infondato": "gli stati emotivi e passionali -
aveva sostenuto nella sua requisitoria - possono essere valutati dal
giudice per la concessione delle attenuanti generiche e questa
valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice del merito".

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