giovedì 2 aprile 2015
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Caro direttore, grazie ad “Avvenire” che in modo coraggioso si schiera sempre dalla parte del buon senso e di quel senso comune, che a tutti gli effetti appare come il meno comune dei sensi. Il gioco d’azzardo nuoce alla salute, è un fenomeno contagioso e progressivo, ad oggi scarsamente curabile perché si continua a rimandare quell’insieme di decisioni, che potrebbero prima arginarlo e poi determinare un’inversione di tendenza, fino a ricondurlo nei limiti fisiologici del gioco sociale ed occasionale. Un anno fa, il 26 giugno 2014, la Commissione Affari sociali completava l’iter di un testo di legge approvato da tutti i gruppi parlamentari. La legge, come è noto, giace nei cassetti della Commissione bilancio, perché si è preferito dare la precedenza alla Delega fiscale, in cui il primato è ovviamente la garanzia del gettito fiscale e il contrasto alla evasione fiscale. In questa chiave va interpretata la resistenza a mettere uno stop definitivo alla pubblicità e all’introduzione di nuovi giochi d’azzardo. Alle associazioni preoccupate dall’impatto che l’azzardo ha sulla vita dei cittadini, vorrei far presente che il cuore dei 4 impegni che il Manifesto definisce come inderogabili, era già contenuto nel ddl approvato dalla Commissione Affari sociali, tristemente stoppato da logiche poco comprensibili. Cito i quattro articoli: Art. 3. Livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d’azzardo patologico e relativa certificazione. Le attività di prevenzione della patologia da gioco d’azzardo patologico (GAP) e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti sono individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle Regioni nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali. Art. 6: Divieto di introdurre nuovi apparecchi e nuovi giochi d’azzardo e moratoria delle concessioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l’introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d’azzardo e di nuove tipologie di giochi per un periodo di almeno cinque anni. Art. 12. Divieto di propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo. La propaganda pubblicitaria diretta e indiretta del gioco d'azzardo è vietata nel territorio nazionale. Art. 15. Obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo. I Comuni sono tenuti ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento comunale che stabilisce i criteri in materia di ubicazione, di orari di apertura, di caratteristiche logistiche e di funzionamento dei locali in cui si svolge l’attività di gioco con vincita in denaro. Lo ricordo, caro direttore, per rafforzare la posizione presa dalle Associazioni che hanno sottoscritto il Manifesto. C’è una buona politica, che ascolta i bisogni dei cittadini e si muove a tutela dei loro diritti, a cominciare dal diritto alla salute, che richiede interventi di prevenzione, di diagnosi e di cura. Per questo chiediamo di insistere perché, prima della legge sulla Delega fiscale, sia portata in Aula la legge “Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico”. Solo una legge a forte impatto sociale può dare ragione delle argomentazioni contenute nel Manifesto, che nella legge di Delega Fiscale apparirebbero comunque diluite e sfocate rispetto alla dichiarata priorità del MEF, che è quella di non ridurre il gettito fiscale prodotto dal gioco. Cordialmente Paola Binetti deputato e relatrice della legge
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